(massima n. 1)
Il termine di due mesi previsto dall'art. 3, n. 4, della direttiva del Consiglio 7 giugno 1990, 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, è un termine perentorio; la decisione di cui all'art. 4 della direttiva 90/313, nei confronti della quale può essere proposto un ricorso giurisdizionale o amministrativo dall'autore della richiesta di informazioni, è la decisione implicita di rigetto che risulta dal silenzio mantenuto per un periodo di due mesi dall'autorità pubblica competente a pronunciarsi su tale richiesta.