(massima n. 1)
La nozione di «informazione ambientale» di cui all'art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio) ricomprende l'informazione prodotta nell'ambito di un procedimento nazionale di autorizzazione di un prodotto fitosanitario al fine di fissare la quantitą massima di un antiparassitario contenuta in cibi e bevande. Ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2003/4/CE, la ponderazione dell'interesse pubblico tutelato dalla divulgazione di un'informazione ambientale e dell'interesse specifico tutelato dal rifiuto di divulgare deve essere effettuata in ciascun caso particolare sottoposto alle autoritą competenti, anche qualora il legislatore nazionale dovesse determinare con una disposizione a carattere generale criteri che consentano di facilitare tale valutazione comparata degli interessi contrapposti.