(massima n. 1)
L'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 1997, attuativo della direttiva CEE 90/313, a mente del quale "le autoritą pubbliche sono tenute a rendere disponibili le informazioni relative all'ambiente a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dimostrare il proprio interesse". Da tale norma, invero (specificamente relativa alla materia del diritto all'accesso e all'informazione in materia di tutela ambientale e in quanto tale derogatoria rispetto ai principi generali elaborati dalla giurisprudenza in materia di interesse e legittimazione ad agire in giudizio e di tutela giurisdizionale dei c.d. interessi diffusi) si evince l'introduzione nel nostro ordinamento, sulla falsariga di quello comunitario, di un principio di tutela oggettiva della qualitą del bene ambiente, attraverso un controllo sociale diffuso sugli atti delle autoritą pubbliche comunque incidenti sul valore tutelato.