(massima n. 1)
Nella vigenza del codice del processo amministrativo, il soggetto che si assuma controinteressato non evocato in giudizio, può impugnare la sentenza di primo grado soltanto - laddove ne sussistono le condizioni - nelle forme dell'opposizione di terzo di cui agli artt. 108 e 109, c.p.a. Con l'entrata in vigore del codice del processo amministrativo, non residua oggettivamente spazio per l'appello da parte del terzo ed è preclusa al litisconsorte necessario pretermesso in primo grado la possibilità di appellare autonomamente la relativa sentenza. Il controinteressato non evocato in giudizio può, dunque, impugnare la sentenza di primo grado soltanto (e ove sussistano le condizioni) con il rimedio straordinario dell'opposizione di terzo, ai sensi del comma 1 dell'art. 108 c.p.a. La previsione di cui al comma 2 dell'art. 109 c.p.a., che prevede l'intervento in appello del terzo, è applicabile solo qualora risultano già proposte altre impugnazioni.