(massima n. 1)
La legittimazione a proporre opposizione di terzo nei confronti della decisione del Giudice Amministrativo resa tra altri soggetti va riconosciuta non a qualsiasi terzo, ma a coloro che rivestano qualitą di controinteressati pretermessi, di controinteressati sopravvenuti o di controinteressati non facilmente identificabili, ovvero, pił in generale, a chi sia titolare di una situazione giuridica autonoma e incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione, di conseguenza, dei titolari di un diritto dipendente, ovvero di soggetti interessati di riflesso, non sussistendo per questi, per definizione, il requisito dell'autonomia della loro posizione soggettiva (art. 109 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, sez. I, 13 giugno 2015, n. 8333).