(massima n. 1)
La legittimazione ad impugnare la sentenza con l'opposizione di terzo ordinaria (ex art. 108, comma 1, c.p.a.) presuppone in capo all'opponente la titolaritą di un diritto, o di un interesse legittimo, pregiudicato dalla situazione giuridica risultante dalla sentenza pronunciata tra altre parti. La legittimazione a proporre l'opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del g.a. resa tra altri soggetti va dunque riconosciuta: a) ai controinteressati pretermessi tout court; b) ai controinteressati pretermessi perché sopravvenuti (come nel caso dei beneficiari di un atto consequenziale, quando una sentenza abbia annullato un provvedimento presupposto all'esito di un giudizio cui siano rimasti estranei); c) ai controinteressati non facilmente identificabili; d) pił in generale, ai terzi titolari di una situazione giuridica autonoma ed incompatibile, rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione. Deve trattarsi, cioč, di soggetti, che, rispetto al potere specificamente esercitato, in virtł di una posizione di collegamento qualificato individuabile sulla base del complesso delle norme di azione, potrebbero valersi di azione autonoma e diretta per la tutela delle anzidette posizioni, (dichiara inammissibile opposizione di terzo avverso Consiglio di Stato, sez. V n. 04539/2010).