(massima n. 1)
Nel regime introdotto con il codice del processo amministrativo, il controinteressato non evocato nel giudizio di primo grado non può impugnare la relativa sentenza con l'appello ma soltanto - laddove ne sussistano le condizioni - nelle forme dell'opposizione di terzo di cui agli articoli 108 e 109 del c.p.a. Non può procedersi alla riqualificazione (il cui presupposto è la sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza) del ricorso in appello quale opposizione di terzo, qualora lo stesso non sia stato proposto dinanzi al giudice che ha reso la sentenza oggetto di impugnazione, ma direttamente dinanzi al Consiglio di Stato (in violazione del comma 1 dell'articolo 109 del c.p.a), non potendosi fare applicazione della previsione di cui al comma 2 del richiamato articolo 109, qualora avverso la sentenza non risultino proposte altre impugnazioni, (dichiara il ricorso inammissibile). L'appello del controinteressato pretermesso è inammissibile, in quanto il rimedio apprestato dall'ordinamento a suo favore è unicamente l'opposizione di terzo, da proporsi innanzi il giudice che ha emesso la sentenza oggetto di impugnazione, salva l'applicazione dell'art. 109, comma 2, c.p.a., D.Lgs. n. 104/2010.