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Articolo 80 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Prosecuzione o riassunzione del processo sospeso o interrotto

Dispositivo dell'art. 80 Codice del processo amministrativo

1. In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione.

2. Il processo interrotto prosegue se la parte nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo presenta nuova istanza di fissazione di udienza.

3. Se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni(1).

Note

(1) Tale comma è stato introdotto dall'art. 7, comma 7, lettera a), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113.

Spiegazione dell'art. 80 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare le ipotesi di prosecuzione o riassunzione del processo amministrativo sospeso o interrotto.

In caso di sospensione del giudizio (su cui si veda la spiegazione dell’articolo precedente), per la sua prosecuzione serve un atto di impulso della parte interessata, che deve presentare una apposita istanza di fissazione di udienza.
Il principio sotteso alla necessità di tale atto di impulso è quello di economia processuale: non si vuole consentire, infatti, la prosecuzione di giudizi per i quali potrebbe essere venuto meno l’interesse in capo alle parti che li hanno instaurati.
Il termine entro cui questa istanza deve essere depositata, nello specifico, è quello di 90 giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione: il mancato deposito dell’istanza entro questo termine perentorio determina, come stabilito dall’art. 35 c.p.a., l’estinzione del processo amministrativo.

Anche in caso di interruzione del giudizio (su cui si veda sempre la spiegazione dell’articolo precedente), per la sua prosecuzione serve un atto di impulso: la parte nei cui confronti si è verificato l’evento interruttivo, infatti, deve presentare una apposita istanza di fissazione di udienza.
Se ciò non avviene, occorre uno specifico atto di riassunzione, a cura della parte più diligente, con apposito atto notificato a tutte le altre parti, nel termine perentorio di 90 giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

La norma conclude precisando che in tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l'udienza è fissata d'ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni.

Massime relative all'art. 80 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 381/2019

Deve ritenersi ragionevole, ai fini della tempestiva prosecuzione del processo sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, che il termine decorra dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, che integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale, e non dalla notificazione operata dal soggetto interessato alle controparti a fini sollecitatori, in quanto tale meccanismo, rimesso alla mera volontà delle parti, non è compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo.

Cons. Stato n. 6150/2018

Con il decorso di oltre un anno dal decesso dell'originaria appellata (cfr. l'art. 303, secondo comma, del c.p.c.), l'atto di riassunzione deve essere notificato personalmente a ciascuno dei coeredi, e non collettivamente e impersonalmente agli eredi all'indirizzo dell'ultimo domicilio del defunto. Tuttavia, anche in tal caso la costituzione di un erede fa sì che l'atto di riassunzione raggiunga lo scopo cui è destinato ed ogni eccezione di nullità è sanata nei confronti dell'erede costituito, ai sensi dell'art. 156, terzo comma, del c.p.c., anche a prescindere dalla riconosciuta possibilità della notifica in unica copia nei confronti di più destinatari, salvo integrare il contraddittorio ex art. 102 c.p.c.

Cons. Stato n. 4470/2018

L'articolo 80 del codice del processo amministrativo non prevede, ai fini della riassunzione del processo da parte del soggetto diverso da quello rispetto al quale si è verificato l'evento interruttivo, il previo adempimento della fissazione dell'udienza, propedeutico alla notifica dell'atto di riassunzione alle altre parti, ma dispone che se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.

Cons. Stato n. 4410/2018

Nel processo amministrativo il dies a quo del termine per riassumere un giudizio interrotto corrisponde non già ai giorno in cui si è verificato l'evento interruttivo, bensì a quello nel quale di esso abbia avuto conoscenza, in forma legale, la parte interessata alla riassunzione.

Cons. Stato n. 405/2015

Un'interpretazione sistematica dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, CPA (secondo cui la prosecuzione del processo interrotto può avvenire su iniziativa della parte, nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, mediante nuova istanza di fissazione dell'udienza, senza tuttavia prevedere espressamente un correlativo specifico termine di decadenza) impone di ritenere che la facoltà di prosecuzione debba essere esercitata entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo (Conferma della sentenza del T.r.g.a. Bolzano, n. 91/2012).

Cons. Stato n. 28/2014

Nel processo amministrativo si applica la cd. sospensione impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa. Il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello sancito dall'art. 80, c. 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo e decorre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte Costituzionale che definisce il giudizio. Il giudizio amministrativo può essere sospeso per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di una norma, applicabile in tale procedimento, ma sollevata in una diversa causa, quando le parti non facciano richiesta di interloquire davanti al giudice delle leggi sollecitando una formale rimessione della questione (l'adunanza plenaria precisa che il termine per la prosecuzione del giudizio decorrerà dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale). Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., per la prosecuzione del giudizio decorre dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio.

Nel caso in cui il giudizio venga sospenso in attesa che una questione di legittimità costituzionale venga decisa, il termine per la prosecuzione del giudizio sospeso è quello innovativamente sancito dall'art. 80, co. 1, c.p.a. per tutte le ipotesi di sospensione del processo amministrativo (90 giorni dimidiati nel caso di specie a 45, in forza del combinato disposto degli artt. 87, co. 2, lett. d) e co. 3, e 114, co. 8 e 9, c.p.a.); in tal caso detto termine decorrerà dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento della Corte costituzionale che definisce il giudizio.

Cons. Stato n. 2713/2014

La decorrenza dei termini per la prosecuzione di un giudizio interrotto a norma dell'art. 80 Cod. proc. amm. ha come riferimento iniziale la "data di conoscenza legale dell'evento interruttivo", in conformità del principio secondo il quale l'interruzione è conseguenza automatica dell'evento a cui la legge collega tale effetto, con valore puramente dichiarativo della successiva pronuncia del giudice.

Il dies a quo del termine per la riassunzione del ricorso interrotto per causa di morte, previsto dall'art. 80 comma 3 Cod. proc. amm., decorre non dal giorno della dichiarazione della morte, né da quando si è verificato l'evento interruttivo, ma dalla data in cui il detto evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi è prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell'intervenuta pronuncia di interruzione non bastando nemmeno la presenza del legale della parte interessata all'udienza in cui è avvenuta la dichiarazione di morte.

Cons. Stato n. 3400/2012

In tema di prosecuzione del giudizio sospeso a causa di un incidente di costituzionalità, la pubblicità legale prevista con la pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale sulla Gazzetta Ufficiale, pur essendo diretta a rendere generalmente conoscibili le decisioni della Corte, non è tuttavia sufficiente ad assicurarne la conoscenza legale da parte dei soggetti interessati alla prosecuzione del giudizio, conoscenza legale che si ricollega esclusivamente alla comunicazione da parte della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, comunicazione che individua il dies a quo per la istanza di riassunzione.

In tema di prosecuzione del giudizio sospeso a causa di un incidente di costituzionalità, qualora la segreteria del giudice a quo non provveda ad effettuare la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale alla parte ricorrente ovvero appellante del giudizio sospeso, giacché questi non era parte del processo costituzionale, l'istanza di prosecuzione del giudizio, depositata nel termine dimezzato di 45 giorni (per effetto del combinato disposto degli artt. 80, comma 1, e 130, comma 10, c.p.a.) dalla pubblicazione della decisione della Corte Costituzionale, è da ritenersi tempestiva, poiché solo a tale pubblicazione si può ricollegare l'effetto di conoscenza legale.

In tema di prosecuzione del giudizio sospeso a causa di un incidente di costituzionalità, è del tutto irrilevante la lettura in udienza del dispositivo della sentenza ai fini della sua conoscenza legale, in quanto, com'è noto, il dispositivo per la sua stessa natura non contiene la motivazione della decisione e non può pertanto neppure considerarsi come elemento di conoscenza (legale) della decisione.

Cons. Stato n. 9608/2010

Il dies a quo del termine per la riassunzione decorre non dal giorno della dichiarazione della morte, né da quando si è verificato l'evento interruttivo, ma dalla data in cui detto evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi è prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell'intervenuta pronuncia di interruzione (non bastando nemmeno la presenza del legale della parte interessata all'udienza in cui è avvenuta la dichiarazione di morte; ciò che nel caso ovviamente non poteva neppure avvenire).

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