(massima n. 1)
Il dies a quo del termine per la riassunzione decorre non dal giorno della dichiarazione della morte, né da quando si è verificato l'evento interruttivo, ma dalla data in cui detto evento sia venuto in forma legale a conoscenza della parte interessata alla riassunzione, ossia da quando vi è prova della ufficiale conoscenza, tramite comunicazione della segreteria, dell'intervenuta pronuncia di interruzione (non bastando nemmeno la presenza del legale della parte interessata all'udienza in cui è avvenuta la dichiarazione di morte; ciò che nel caso ovviamente non poteva neppure avvenire).