(massima n. 1)
Deve ritenersi ragionevole, ai fini della tempestiva prosecuzione del processo sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimitā costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, che il termine decorra dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale, che integra un idoneo sistema di pubblicitā legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale, e non dalla notificazione operata dal soggetto interessato alle controparti a fini sollecitatori, in quanto tale meccanismo, rimesso alla mera volontā delle parti, non č compatibile con il principio di ragionevole durata del processo essendo suscettibile di provocare una quiescenza sine die del processo.