(massima n. 1)
Un'interpretazione sistematica dell'art. 80, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010, CPA (secondo cui la prosecuzione del processo interrotto può avvenire su iniziativa della parte, nei cui confronti si è verificato l'evento interruttivo, mediante nuova istanza di fissazione dell'udienza, senza tuttavia prevedere espressamente un correlativo specifico termine di decadenza) impone di ritenere che la facoltà di prosecuzione debba essere esercitata entro il termine perentorio di tre mesi previsto dall'art. 305 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo (Conferma della sentenza del T.r.g.a. Bolzano, n. 91/2012).