(massima n. 1)
L'articolo 80 del codice del processo amministrativo non prevede, ai fini della riassunzione del processo da parte del soggetto diverso da quello rispetto al quale si č verificato l'evento interruttivo, il previo adempimento della fissazione dell'udienza, propedeutico alla notifica dell'atto di riassunzione alle altre parti, ma dispone che se non avviene la prosecuzione ai sensi del comma 2, il processo deve essere riassunto nel termine perentorio di novanta giorni dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo, acquisita mediante dichiarazione, notificazione o certificazione.