Cons. Stato n. 2997/2019
Il giudice amministrativo, in sede di appello, può esercitare il potere officioso di cui all'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010 al fine di acquisire atti e documenti inerenti al procedimento che siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione senza per questo incorrere nella preclusione dei nova in appello.
Cons. Stato n. 866/2019
I documenti inerenti al procedimento sono per definizione "indispensabili" ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a. In virtù della nozione di indispensabilità, il giudice può e deve ammettere tutti quei documenti che non sono semplicemente rilevanti ai fini del decidere, bensì che appaiono dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, necessario della controversia. In particolare, l'accertamento della verità materiale, fine ultimo e vera meta di ogni giusto processo, impone l'acquisizione di tutti quei documenti indispensabili per la decisione, senza i quali la stessa, seppure per il mancato assolvimento dell'onere probatorio dalla parte interessata in primo grado, si fonderebbe irrimediabilmente su una incompleta conoscenza di fatti assolutamente necessari per la cognizione del giudice. La produzione di documenti decisivi in appello, indipendentemente dalla diligenza della parte onerata, è necessaria a tale irrinunciabile fine, che vede nel processo non solo una garanzia delle parti, come esso deve essere anzitutto essere, ma uno strumento di verità e, quindi, come mezzo per il perseguimento di tale irrinunciabile valore. Gli atti e i documenti inerenti al procedimento sono per definizione indispensabili ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, D.Lgs. 104/2010, senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010.
Cons. Stato n. 6628/2018
Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 104/2010, applicabile anche al giudizio d'appello, non è di natura perentoria.
Cons. Stato n. 196/2016
Nel processo amministrativo, il termine previsto dall'art. 46, comma 1, c.p.a., per la costituzione in giudizio delle parti intimate - e, in particolare, delle Amministrazioni - ha natura ordinatoria, con la conseguenza che esse possono costituirsi in giudizio anche nell'udienza di merito svolgendo, in questa, solo difese orali senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti. Le parti, proprio per la natura ordinatoria dei termini per la costituzione, possono produrre nel costituirsi, anche oltre tali termini, documenti nel rispetto del termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.
Cons. Stato n. 5/2013
Il termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate previsto dall'art. 46, comma 1, del codice del processo amministrativo ha natura ordinatoria; esse possono perciò costituirsi in giudizio anche nell'udienza di merito ma svolgendo solo difese orali senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti. Infatti, l'art. 46, comma 1, dispone che le parti intimate "possono" e non "devono" costituirsi entro il termine e non prevede, se il termine sia decorso, la decadenza dal potere di costituirsi; mentre, quando nel codice si è ritenuto l'effetto decadenziale ovvero la perentorietà dei termini, ciò di norma è stato richiamato espressamente (articoli 41, comma 2, 45, comma 1, 52, comma 1, nonché 54, comma 1, in relazione all'art. 73, comma 1), dovendosi perciò ritenere, in linea di principio, l'applicazione dell'art. 152 c.p.c. ai sensi del rinvio esterno di cui all'art. 39 del codice e, inoltre, non sembra che dalla normativa vigente risulti una disciplina nettamente diversa da quella precedente, come richiamato nella relazione finale al codice (luglio 2010), in cui si indica che "per quanto riguarda la costituzione delle parti intimate, sono stati ribaditi i termini, ordinatori, già in atto previsti...".
Cons. Stato n. 8260/2010
La mancata costituzione in giudizio di una parte necessaria (nella specie la controinteressata), per libera scelta della stessa, comporta la irritualità e la conseguente irrilevanza di ogni atto, documento o deduzione che da essa provenga.