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Articolo 46 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Costituzione delle parti intimate

Dispositivo dell'art. 46 Codice del processo amministrativo

1. Nel termine di sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notificazione del ricorso, le parti intimate possono costituirsi, presentare memorie, fare istanze, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

2. L'amministrazione, nel termine di cui al comma 1, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato, quelli in esso citati e quelli che l'amministrazione ritiene utili al giudizio.

3. Della produzione di cui al comma 2 è data comunicazione alle parti costituite a cura della segreteria.

4. I termini di cui al presente articolo sono aumentati nei casi e nella misura di cui all'articolo 41, comma 5.

Spiegazione dell'art. 46 Codice del processo amministrativo

La norma in esame si occupa di disciplinare la costituzione delle parti intimate.
La costituzione è l'atto di impulso processuale con cui le parti intimate – cioè, nello specifico, l’Amministrazione resistente e i controinteressati – entrano a tutti gli effetti nel processo a mezzo del proprio difensore: essa avviene con il deposito in cancelleria del proprio fascicolo di parte.
Il legislatore del c.p.a. assegna un termine di 60 giorni per tale costituzione. Tale termine, secondo la giurisprudenza amministrativa, non è perentorio ma ordinatorio, sicchè la costituzione tardiva è comunque ammissibile fino a che il ricorso non è passato in decisione, ferme le decadenze di cui all’art. 73 c.p.a.
Entro il suddetto termine le parti intimate possono altresì:
  • presentare memorie;
  • fare istanze;
  • indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi;
  • produrre documenti;
Il comma secondo della norma si rivolge poi, specificamente, all’Amministrazione resistente, che sempre nel termine di 60 giorni deve produrre il provvedimento impugnato, unitamente ad:
  1. atti e documenti che hanno portato all’emanazione del provvedimento;
  2. atti e documenti citati nel provvedimento;
  3. altri atti e documenti utili.
Per eventuali dilazioni di tali termini relative alla costituzione di soggetti residenti all’estero o in altri stati comunitari si applica l’art. 41 co. 5 c.p.a.
Conclusivamente è opportuno segnalare che, a differenza del processo civile, il processo amministrativo non contempla l’istituto della contumacia in caso di mancata costituzione delle parti.

Massime relative all'art. 46 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 2997/2019

Il giudice amministrativo, in sede di appello, può esercitare il potere officioso di cui all'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010 al fine di acquisire atti e documenti inerenti al procedimento che siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione senza per questo incorrere nella preclusione dei nova in appello.

Cons. Stato n. 866/2019

I documenti inerenti al procedimento sono per definizione "indispensabili" ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, c.p.a., senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, c.p.a. In virtù della nozione di indispensabilità, il giudice può e deve ammettere tutti quei documenti che non sono semplicemente rilevanti ai fini del decidere, bensì che appaiono dotati di quella speciale efficacia dimostrativa che si traduce nella capacità di fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, conducendo ad un esito, per così dire, necessario della controversia. In particolare, l'accertamento della verità materiale, fine ultimo e vera meta di ogni giusto processo, impone l'acquisizione di tutti quei documenti indispensabili per la decisione, senza i quali la stessa, seppure per il mancato assolvimento dell'onere probatorio dalla parte interessata in primo grado, si fonderebbe irrimediabilmente su una incompleta conoscenza di fatti assolutamente necessari per la cognizione del giudice. La produzione di documenti decisivi in appello, indipendentemente dalla diligenza della parte onerata, è necessaria a tale irrinunciabile fine, che vede nel processo non solo una garanzia delle parti, come esso deve essere anzitutto essere, ma uno strumento di verità e, quindi, come mezzo per il perseguimento di tale irrinunciabile valore. Gli atti e i documenti inerenti al procedimento sono per definizione indispensabili ai fini della decisione e sussiste il potere-dovere in capo al giudice amministrativo, anche in sede di appello, di acquisirli, se del caso con l'esercizio del proprio potere officioso ai sensi dell'art. 46, comma 2, D.Lgs. 104/2010, senza incorrere nella preclusione ai nova in appello di cui all'art. 104, comma 2, D.Lgs. n. 104/2010.

Cons. Stato n. 6628/2018

Il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 46 del D.Lgs. n. 104/2010, applicabile anche al giudizio d'appello, non è di natura perentoria.

Cons. Stato n. 196/2016

Nel processo amministrativo, il termine previsto dall'art. 46, comma 1, c.p.a., per la costituzione in giudizio delle parti intimate - e, in particolare, delle Amministrazioni - ha natura ordinatoria, con la conseguenza che esse possono costituirsi in giudizio anche nell'udienza di merito svolgendo, in questa, solo difese orali senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti. Le parti, proprio per la natura ordinatoria dei termini per la costituzione, possono produrre nel costituirsi, anche oltre tali termini, documenti nel rispetto del termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

Cons. Stato n. 5/2013

Il termine per la costituzione in giudizio delle parti intimate previsto dall'art. 46, comma 1, del codice del processo amministrativo ha natura ordinatoria; esse possono perciò costituirsi in giudizio anche nell'udienza di merito ma svolgendo solo difese orali senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti. Infatti, l'art. 46, comma 1, dispone che le parti intimate "possono" e non "devono" costituirsi entro il termine e non prevede, se il termine sia decorso, la decadenza dal potere di costituirsi; mentre, quando nel codice si è ritenuto l'effetto decadenziale ovvero la perentorietà dei termini, ciò di norma è stato richiamato espressamente (articoli 41, comma 2, 45, comma 1, 52, comma 1, nonché 54, comma 1, in relazione all'art. 73, comma 1), dovendosi perciò ritenere, in linea di principio, l'applicazione dell'art. 152 c.p.c. ai sensi del rinvio esterno di cui all'art. 39 del codice e, inoltre, non sembra che dalla normativa vigente risulti una disciplina nettamente diversa da quella precedente, come richiamato nella relazione finale al codice (luglio 2010), in cui si indica che "per quanto riguarda la costituzione delle parti intimate, sono stati ribaditi i termini, ordinatori, già in atto previsti...".

Cons. Stato n. 8260/2010

La mancata costituzione in giudizio di una parte necessaria (nella specie la controinteressata), per libera scelta della stessa, comporta la irritualità e la conseguente irrilevanza di ogni atto, documento o deduzione che da essa provenga.

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