(massima n. 1)
Nel processo amministrativo, il termine previsto dall'art. 46, comma 1, c.p.a., per la costituzione in giudizio delle parti intimate - e, in particolare, delle Amministrazioni - ha natura ordinatoria, con la conseguenza che esse possono costituirsi in giudizio anche nell'udienza di merito svolgendo, in questa, solo difese orali senza possibilità di produrre scritti difensivi e documenti. Le parti, proprio per la natura ordinatoria dei termini per la costituzione, possono produrre nel costituirsi, anche oltre tali termini, documenti nel rispetto del termine previsto dall'art. 73, comma 1, c.p.a.