(massima n. 1)
Il giudice amministrativo, in sede di appello, può esercitare il potere officioso di cui all'art. 46, comma 2, del D.Lgs. n. 104/2010 al fine di acquisire atti e documenti inerenti al procedimento che siano ritenuti indispensabili ai fini della decisione senza per questo incorrere nella preclusione dei nova in appello.