(massima n. 1)
La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto ma si perfeziona con la consegna del plico al destinatario e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. n. 890/1982 è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per Cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma l'inesistenza dell'atto e l'inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, anche se risulta provata la tempestività della propria impugnazione.