(massima n. 1)
Nel giudizio amministrativo, la qualifica di controinteressati, ai quali dev'essere notificato il ricorso, a pena d'inammissibilitą, ai sensi degli artt. 27, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., dev'essere riconosciuta a quei soggetti che siano portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quella del ricorrente. I controinteressati, per essere qualificati tali, non devono essere (necessariamente) nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili sulla base della lettura dell'atto stesso.