Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 33 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Provvedimenti

Dispositivo dell'art. 33 Codice del processo amministrativo

1. Il giudice pronuncia:

  1. a) sentenza quando definisce in tutto o in parte il giudizio;
  2. b) ordinanza quando assume misure cautelari o interlocutorie, ovvero decide sulla competenza;
  3. c) decreto nei casi previsti dalla legge.

2. Le sentenze di primo grado sono esecutive.

3. Le ordinanze e i decreti, se non pronunciati in udienza o in camera di consiglio e inseriti nel relativo verbale, sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cui all'articolo 89, comma 3.

4. L'ordinanza che dichiara l'incompetenza indica in ogni caso il giudice competente.

Spiegazione dell'art. 33 Codice del processo amministrativo

Tale norma si occupa di elencare schematicamente le varie tipologie di provvedimento che può pronunciare il Giudice Amministrativo. In particolare:
  1. la sentenza può essere pronunciata quando il GA (TAR o Consiglio di Stato) definisce in tutto o in parte il giudizio. La sentenza è caratterizzata, come previsto dal comma secondo della norma, da esecutività: tale scelta legislativa è dettata dall’esigenza di valorizzare il principio di effettività della tutela, in ragione del quale è possibile rivolgersi al giudice dell’ottemperanza per far eseguire le sentenze del G.A., ancorchè di primo grado e ancorchè provvisorie. La sentenza è un provvedimento sempre collegiale. Sul contenuto della sentenza, nello specifico, si veda l’art. 88 c.p.a. Va già segnalato però che essa deve essere sempre motivata, in ossequio all’art. 111 Cost.;
  2. l’ordinanza può essere pronunciata quando il Giudice assume decisioni non definitive, cautelari, interlocutorie oppure riguardanti le questioni di competenza. In quest’ultimo caso, qualora il Giudice Amministrativo dovesse dichiararsi incompetente, nell’ordinanza deve essere indicato anche il giudice competente. Circa il contenuto e la forma dell’ordinanza, si rinvia all’art. 134 c.p.c.. Le ordinanze sono pronunciate in udienza o in camera di consiglio e sono inserite nel verbale. Esse possono tuttavia essere pronunciate anche fuori udienza e in tal caso sono comunicate alle parti dalla segreteria nel termine di cinque giorni. L’ordinanza è un provvedimento che può essere sia collegiale sia monocratico, a seconda del contenuto preciso. L’ordinanza deve essere sempre motivata;
  3. il decreto può essere pronunciato dal Giudice nei casi previsti dalla legge (ad es. provvedimenti cautelari monocratici ex art. 56 c.p.a.). Circa il contenuto e la forma del decreto, si rinvia all’art. 135c.p.c. Anche i decreti sono pronunciati in udienza o in camera di consiglio e sono inseriti nel verbale. Essi possono tuttavia essere pronunciati anche fuori udienza e in tal caso sono comunicati alle parti dalla segreteria nel termine di cinque giorni. Il decreto è un provvedimento di tipo monocratico. Esso deve essere motivato nel caso in cui abbia contenuto decisorio.

Massime relative all'art. 33 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 1007/2018

L'omessa pronuncia su una o pił censure proposte col ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello č legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.

Cons. Stato n. 4610/2016

Posto che l'atto adottato dall'amministrazione per dare esecuzione a una sentenza di primo grado non č dotato di autonomia precettiva, la sua impugnazione non costituisce una condizione di ammissibilitą dell'appello proposto contro la stessa sentenza.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!