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Articolo 88 Codice del processo amministrativo

(D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Contenuto della sentenza

Dispositivo dell'art. 88 Codice del processo amministrativo

1. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano e reca l'intestazione "REPUBBLICA ITALIANA".

2. Essa deve contenere:

  1. a) l'indicazione del giudice adito e del collegio che l'ha pronunciata;
  2. b) l'indicazione delle parti e dei loro avvocati;
  3. c) le domande;
  4. d) la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi;
  5. e) il dispositivo, ivi compresa la pronuncia sulle spese;
  6. f) l'ordine che la decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa;
  7. g) l'indicazione del giorno, mese, anno e luogo in cui la decisione è pronunciata;
  8. h) la sottoscrizione del presidente e dell'estensore.

3. Si applica l'articolo 118, comma 3, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

4. Se il presidente non può sottoscrivere per morte o altro impedimento, la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non può sottoscrivere la sentenza per morte o altro impedimento, è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.

Spiegazione dell'art. 88 Codice del processo amministrativo

La norma in esame apre il Titolo IX dedicato alla disciplina della sentenza, cioè il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice amministrativo decide la controversia che gli è sottoposta.

In particolare, si prevede che la sentenza rechi una particolare intestazione: va segnalato però, a tale proposito, che la dottrina ritiene che l’eventuale mancanza dell’intestazione sia qualificabile come mera irregolarità sanabile.

La disposizione, poi, elenca gli elementi che la sentenza deve contenere: la giurisprudenza ha chiarito che tali elementi possono essere inseriti nel provvedimento giurisdizionale anche in ordine diverso rispetto a quello dell’elenco. Ciò che è importa è che dalla lettura complessiva della sentenza si possa individuare ciascun elemento in modo certo.

La norma, inoltre, estende alla sentenza emessa dal GA i dettami dell'articolo 118 disp. att. c.p.c comma 3, per cui nella motivazione della sentenza deve essere omessa la citazione di autori giuridici. La ratio di questa disposizione risiede nell’esigenza di celerità del processo, ma va chiarito che un’eventuale citazione dottrinale non comporta alcun vizio della sentenza.

La norma si conclude dettando la disciplina per il caso in cui la sentenza non possa essere sottoscritta per morte/altro impedimento del:
  • presidente: in tal caso la sentenza è sottoscritta dal componente più anziano del collegio, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento;
  • estensore: in tal caso è sufficiente la sottoscrizione del solo presidente, purché prima della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.
Va infine ricordato, a questo proposito, che il Consiglio di Stato ha chiarito che la sottoscrizione rappresenta un requisito essenziale della sentenza, che risulta affetta da nullità insanabile in caso di sua mancanza.

Massime relative all'art. 88 Codice del processo amministrativo

Cons. Stato n. 386/2019

La sentenza autoesecutiva resa a definizione di un giudizio amministrativo produce automaticamente effetti demolitori sui provvedimenti cui si riferisce e determina la loro cancellazione dal mondo giuridico sin dal momento della loro emanazione, senza bisogno di di essere seguita da ulteriori atti, comportamenti o attività dell'Amministrazione destinataria della stessa.

Cons. Stato n. 15/2018

Il difetto assoluto di motivazione di una sentenza non s'identifica con la motivazione illogica, contraddittoria, errata, incompleta o sintetica, ma è un vizio molto più grave, che dà luogo ad una sentenza abnorme ancor prima che nulla. La grave ed irrimediabile anomalia motivazionale di una sentenza si identifica nella mancanza assoluta di motivi sotto gli aspetti materiale e grafico, ma anche nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, nella motivazione meramente assertiva, tautologica, apodittica, oppure obiettivamente incomprensibile. È sempre possibile, in linea di principio, riconoscere al Giudice d'appello il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell'impugnata sentenza, affinché si possa riqualificare il dispositivo delle sentenze in rito ex art. 35, co. 1, c.p.a., ove s'accerti la patologica eversione del Giudice di prime cure dall'obbligo della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dall'obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.) - trattandosi, com'è noto, di vicende che impongono sulla struttura inderogabile ed essenziale della sentenza, rispetto all'oggetto del processo -, a condizione, però, che tal patologia, foss'anche per evidenti errori sui fatti di causa tali da alterare la stessa possibilità di difesa delle parti, investa il complesso della motivazione stessa e non una sola sua parte (invece emendabile nei modi ordinari) o, peggio, il punto di diritto affermato (specie se questo, al di là della precisione semantica o d'una buona forma espositiva, sia fedele agli indirizzi consolidati o prevalenti della giurisprudenza di questo Consiglio). Dette ultime ipotesi costituiscono, alle condizioni testé evidenziate, tanto una lesione dei diritti della difesa sostanziale delle parti nel grado di riferimento, quanto una vicenda di nullità della sentenza ed implicano, per forza di cose, l'annullamento con rinvio ex art. 105, co. 1, c.p.a. (enuncia i principi di diritto e rimette la causa alla Sezione remittente per la decisione definitiva del ricorso).

Cons. Stato n. 2122/2018

Sono rimesse all'Adunanza plenaria, ai sensi dell'art. 99, c. 1, c.p.a., anche al fine di prevenire contrasti di giurisprudenza, nonché di precisare la portata di alcuni arresti giurisprudenziali, le seguenti questioni: a) se alle ipotesi di annullamento con rinvio di cui all'art. 105 c.p.a. debba attribuirsi portata tassativa ovvero natura di clausola generale suscettibile di essere riempita, nel contenuto, attraverso l'elaborazione giurisprudenziale; a.1) nel primo caso, quali siano le ipotesi di annullamento con rinvio da intendersi come tassative; a.2) nel secondo caso, quali siano i criteri che devono guidare il giudice nell'attività di interpretazione dei fatti processuali, onde qualificarli come cause di annullamento con rinvio; b) se, alla luce della nuova nomenclatura contenuta nel vigente art. 105 c.p.a., l'erronea declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse debba (o possa) essere ricompresa nella categoria della lesione dei diritti della difesa, come perdita del (normativamente previsto) doppio grado di giudizio nel merito, con conseguente annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice; c) anche a prescindere da tale ultima soluzione, se ed entro quali limiti e secondo quali criteri possa riconoscersi al giudice di secondo grado il potere di sindacare il contenuto della motivazione dell'impugnata sentenza, al fine di riqualificare il (formale) dispositivo di declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse in un (sostanziale) accertamento della violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.) o dell'obbligo di motivazione (artt. 74 e 88 c.p.a.), intesa - questa - come elemento essenziale della sentenza, rispetto all'oggetto del processo; b.3) se dette ultime ipotesi costituiscano (o a quali condizioni possano costituire), rispettivamente, lesione dei diritti della difesa o ipotesi di nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 105, c. 1, c.p.a.

Cons. Stato n. 829/2018

La richiesta di esercizio dell'autotutela rivolta dai privati alla pubblica amministrazione ha una mera funzione sollecitatoria, non facendo sorgere in capo all'amministrazione alcun obbligo di provvedere.

Cons. Stato n. 2875/2017

Nel processo amministrativo non è precluso allo stesso Giudice di appello, in considerazione dell'effetto devolutivo del relativo giudizio, di statuire comunque sulle spese della causa di primo grado anche nell'ipotesi che la relativa statuizione sia stata omessa (artt. 88, 105 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I quater, n. 2506/2016) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 2866/2017).

Cons. Stato n. 2872/2017

Nel processo amministrativo non è precluso allo stesso Giudice di appello, in considerazione dell'effetto devolutivo del relativo giudizio, di statuire comunque sulle spese della causa di primo grado anche nell'ipotesi che la relativa statuizione sia stata omessa (artt. 88, 105 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I quater, n. 1704/2016) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 2866/2017).

Cons. Stato n. 2870/2017

Nel processo amministrativo non è precluso allo stesso Giudice di appello, in considerazione dell'effetto devolutivo del relativo giudizio, di statuire comunque sulle spese della causa di primo grado anche nell'ipotesi che la relativa statuizione sia stata omessa (artt. 88, 105 D.Lgs. n. 104/2010, CPA) (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. I quater, n. 1029/2016) (Conforme alla sentenza Cons. St. n. 2866/2017).

Cons. Stato n. 2395/2011

Ai sensi degli artt. 120, comma 10, e 74 c.p.a., il ricorso in appello manifestamente infondato può essere respinto con decisione motivata con mero riferimento alle motivazioni rese in altra sentenza intercorsa fra le stesse parti ed avente il medesimo oggetto.

Cons. Stato n. 1240/2011

Non costituisce vizio di una sentenza di primo grado la circostanza che il suo contenuto sia diverso da quello di una precedente ordinanza cautelare (in primo grado o nella sua versione come riformata in appello), atteso che la tutela di natura interinale poggia su una cognizione sommaria; di conseguenza, stante l'autonomia tra la fase cautelare e decisoria e la diversità dei rispettivi presupposti, l'eventuale difformità tra la decisione cautelare e quella di merito rientra nella fisiologia processuale e non dà luogo ad alcuna invalidità, essendo destinata a restare definitivamente assorbita dalla sentenza di merito.

Cons. Stato n. 854/2011

Non incorre nel vizio di ultrapetizione la sentenza che utilizzi parametri normativi di riferimento o considerazioni diverse da quelle indicate dal ricorrente, atteso che il motivo di ricorso individua il vizio e gli elementi contenutistici che lo caratterizzano, mentre il giudice, muovendo dal contenuto sostanziale della domanda di annullamento, può assumere, nella valutazione della fondatezza della censura, parametri diversi da quelli indicati, purché restino fermi l'identificazione e la qualificazione del vizio dedotto negli elementi sostanziali che lo caratterizzano; costituisce infatti regola generale quella per cui il giudice deve concretamente esercitare il potere giurisdizionale nell'ambito della esatta corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., applicabile anche al processo amministrativo, sicché può concludersi che sussiste il vizio di ultrapetizione solo se il giudice ha esaminato e accolto il ricorso per un motivo non prospettato dalle parti oppure ha pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio.

Cons. Stato n. 796/2011

La discordanza tra dispositivo e motivazione di una sentenza relativamente al "quantum" delle spese di giudizio costituisce un errore materiale che va corretto applicando il principio della prevalenza del contenuto del dispositivo, rispetto alla motivazione.

Cons. Stato n. 748/2011

In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può esercitare cumulativamente, ove ne ricorrano i presupposti, sia poteri sostitutivi che poteri ordinatori e cassatori e può, conseguentemente, integrare l'originario disposto della sentenza con statuizioni che ne costituiscono non mera esecuzione, ma attuazione in senso stretto, dando luogo al c.d. giudicato a formazione progressiva.

Cons. Stato n. 5358/2010

La mancata sottoscrizione della sentenza di primo grado da parte del Presidente del collegio giudicante deve essere ritenuta inesistente d'ufficio ai sensi dell'art. 161 c.p.c. anche in assenza di specifiche censure.

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