Cons. Stato n. 405/2017
La comunicazione della sentenza ad opera della segreteria del Giudice Amministrativo, ai sensi dell'art. 89, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), integra un'attività informativa estranea al procedimento di pubblicazione della sentenza, del quale non costituisce elemento costitutivo né requisito di efficacia; conseguentemente essa non ha alcun ruolo ai fini del termine lungo per impugnare. Nel giudizio amministrativo è irrilevante la data della comunicazione della sentenza a cura della segreteria, in quanto il termine lungo è ancorato alla data, certa ed univoca, della pubblicazione della sentenza, non già a quella della sua comunicazione (art. 89 D.Lgs. n. 104/2010, CPA).
Cons. Stato n. 8/2014
La parte che ha proposto appello contro il dispositivo di una sentenza, ai sensi dell'art. 119 del codice del processo amministrativo, può impugnare la sua motivazione con un atto strutturato come "motivi aggiunti", anziché come appello autonomo. La mancata dettagliata indicazione nei verbali di gara delle specifiche modalità di custodia dei plichi e degli strumenti utilizzati per garantire la segretezza delle offerte non costituisce di per sé motivo di illegittimità delle operazioni di gara, dovendo invece aversi riguardo al fatto che, in concreto, non si sia verificata l'alterazione della documentazione. È inammissibile per difetto di interesse il ricorso dell'impresa terza classificata nella graduatoria finale di una gara d'appalto, qualora essa abbia lamentato l'anomalia soltanto dell'offerta dell'aggiudicataria e non anche dell'offerta dell'impresa collocatasi al secondo posto in graduatoria.
Cons. Stato n. 7/2014
Il ricorso incidentale, nel giudizio avente ad oggetto procedure di gara, va esaminato con priorità rispetto a quello principale solo se sollevi un'eccezione di carenza di legittimazione del ricorrente principale non aggiudicatario (perché è stato illegittimamente ammesso dall'amministrazione); tale evenienza non si verifica allorquando il ricorso incidentale censuri valutazioni ed operazioni di gara svolte dall'amministrazione nel presupposto della regolare partecipazione alla procedura del ricorrente principale. L'art. 37, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, che impone ai concorrenti riuniti, già in sede di predisposizione dell'offerta, l'indicazione della corrispondenza fra quota di partecipazione al raggruppamento e quota di esecuzione delle prestazioni (per i contratti di appalto di lavori, servizi e forniture fino al 14 agosto 2012 e per i soli contratti di appalto di lavori a decorrere dal 15 agosto 2012) - pur prevedendo un requisito di ammissione dell'offerta a pena di esclusione, necessario pur se non richiesto dal bando - non esprime un principio generale desumibile dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero dalla disciplina dei contratti pubblici di appalto, sicché ai sensi dell'art. 30, comma 3, del medesimo Codice, non può trovare applicazione ad una selezione per la scelta del concessionario di un pubblico servizio locale di rilievo economico e a domanda individuale (come va considerata una iniziativa di partenariato pubblico-privato per la realizzazione di un programma di housing sociale).
Cons. Stato n. 6/2014
Qualora l'amministrazione ravvisi l'inadempimento del beneficiario e disponga la revoca di un contributo o di una agevolazione (nella specie, disposta ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218), sussiste la giurisdizione del giudice civile per la controversia avente per oggetto la legittimità della revoca, poiché non sussiste né la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (non potendo essere assimilata l'agevolazione ad una concessione di un bene pubblico), né quella di legittimità (poiché la revoca costituisce espressione di un'autotutela privatistica dell'amministrazione ed incide sul diritto sorto con il contributo o l'agevolazione).
Cons. Stato n. 4519/2010
Il principio codificato dall'art. 23 bis, L. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, per il quale la pubblicazione del dispositivo della decisione rende immutabile la stessa, nel senso che il Collegio non può avere più alcun ripensamento su quanto deliberato in camera di consiglio, ma deve solo provvedere al deposito della motivazione della decisione già assunta, non può materialmente trovare applicazione nel caso in cui dopo la pubblicazione del dispositivo, ma prima del deposito della motivazione, è deceduto il magistrato relatore ed è stato collocato a riposo il presidente del collegio giudicante; in questo caso, poiché in ogni processo la sentenza è costituita non solo dal dispositivo, ma anche dalla motivazione che insieme, nella loro intima compenetrazione, concorrono a formare la forza imperativa della decisione, così che il dispositivo da solo non integra gli estremi della fattispecie della sentenza, detto dispositivo deve essere dichiarato nullo e quindi privo di effetti, e deve provvedersi alla fissazione di una nuova udienza di discussione.
Cons. Stato n. 3926/2002
Nei casi in cui la sospensione del giudizio sia avvenuta solo in considerazione del fatto che altro giudice ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale, deve ritenersi che la pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale abbia valore di pubblicità legale (che produce la legale scienza, che si sostituisce alla scienza effettiva), ai fini della decorrenza dei termini (mentre solo nel caso in cui tale sentenza sia stata provocata da ordinanza di sospensione del giudizio da parte del giudice a quo, con contestuale trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, il termine entro cui il giudizio deve essere ripreso decorre dalla data di comunicazione dell'avviso di segreteria di avvenuta restituzione degli atti).