(massima n. 1)
L'omessa pronuncia su una o pił censure proposte col ricorso giurisdizionale non configura un error in procedendo tale da comportare l'annullamento della decisione, con contestuale rinvio della controversia al giudice di primo grado, ma solo un vizio dell'impugnata sentenza che il giudice di appello č legittimato ad eliminare integrando la motivazione carente o, comunque, decidendo del merito della causa.