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Articolo 55 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Procedimento

Dispositivo dell'art. 55 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669 terdecies del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.

6. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.

7. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

Note

(1) Articolo modificato dapprima dall'art. 7, comma 12, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e, successivamente, dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 55 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma regola l'iter processuale entro il quale devono essere adottate le misure cautelari e protettive. Il procedimento è configurato, rispetto a quello generale per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi, in termini di sub-procedimento incidentale di competenza monocratica, la cui apertura è correlata alla proposizione di una domanda di concessione di tali misure unitamente a quella principale di cui all'art. 40 c.c.i.
In particolare, si noti che l'emanazione delle misure non è più demandata, come disponeva il precedente art. 15 l.fall. per le misure cautelari, al tribunale in composizione collegiale, ma al magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Infatti, la norma prevede che il presidente del tribunale o della sezione competente assegna il procedimento a un magistrato. E se il giudice relatore è già stato delegato dal tribunale per l'audizione delle parti, egli si occupa direttamente della trattazione.

Il giudice, sentite le parti e ridotte al minimo le formalità non essenziali al contraddittorio, adotta le misure di istruzione necessarie. Se la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il giudice può procedere con un decreto motivato, fissando un'udienza di comparizione. Durante tale udienza, il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati con decreto. Queste decisioni possono essere oggetto di reclamo.

La durata delle misure protettive è fissata al massimo in quattro mesi. Il giudice conferma o revoca tali misure entro 30 giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Se il decreto di conferma o revoca non viene depositato entro il termine prescritto, le misure protettive cessano e la domanda può essere ripresentata. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura delle procedure di insolvenza.
Il tribunale può prorogare la durata delle misure protettive se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se ciò non pregiudica ingiustamente i diritti e gli interessi delle parti interessate.

Su richiesta del debitore, del commissario giudiziale o in caso di atti di frode, il tribunale può revocare o modificare le misure protettive. Tale decisione può essere presa anche se le misure non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.

La Corte d'appello può emettere provvedimenti riguardanti le misure protettive nei giudizi di reclamo previsti dalla legge.

In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno dalla data della revoca o della cessazione delle misure.

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