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Articolo 47 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Apertura del concordato preventivo

Dispositivo dell'art. 47 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

  1. a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
  2. b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:

  1. a) nomina il giudice delegato;
  2. b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
  3. c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
  4. d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

3. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.

4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. [[comma ref=6] La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

Note

(1) Articolo sostituito dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Spiegazione dell'art. 47 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma si occupa di regolare la fase procedimentale dell'apertura della procedura di concordato preventivo.
In sede di esame del ricorsopresentato dal debitore, il criterio di giudizio viene differenziato in base al contenuto del piano.
Se il concordato è di tipo liquidatorio, il Tribunale è chiamato ad accertare che:
  • la proposta sia ammissibile: deve in particolare verificarsi il rispetto delle condizioni cui la legge subordina la proponibilità del concordato liquidatorio (soddisfacimento minimo dei chirografari in misura del 20%; apporto di risorse esterne che incrementano l'attivo del 10%; rispetto del il principio della par condicio creditorum)
  • il piano sia fattibile: la verifica in questo caso ha ad oggetto sia la fattibilità giuridica (non devono essere previste operazioni impossibili o illecite) sia la fattibilità economica (il piano, così come strutturato, deve ragionevolmente consentire l'adempimento della proposta)
Se il concordato è in continuità, invece, il giudizio è meno severo, in quanto il Tribunale deve accertare:
  • la ritualità della proposta (regolarità della procedura; corretto classamento dei creditori; rispetto dei criteri di distribuzione delle risorse)
  • la manifesta inidoneità del piano a soddisfare i creditori ed a conservare la continuità aziendale (si tratta di una valutazione sulla fattibilità del piano, sebbene limitata ai casi in cui il piano sia manifestamente infattibile).

Se la proposta supera il vaglio di ammissibilità, il Tribunale, con decreto:
  • nomina il giudice delegato
  • nomina il commissario giudiziale oppure conferma quello già nominato (in caso di ricorso prenotativo)
  • individua il termine iniziale e finale per la votazione da parte dei creditori
  • fissa il termine, non superiore a 15 giorni, entro il quale il debitore deve depositare in cancelleria una somma pari al 50% delle spese stimate per la procedura (o la minor somma, comunque non inferiore al 20%, se il Tribunale lo reputa opportuno)

Qualora difettino i requisiti di ammissibilità della proposta e di fattibilità del piano, il Tribunale dichiara l'inammissibilità della domanda mediante decreto impugnabile con reclamo dinanzi alla Corte d'Appello. Nella stessa sede, qualora un soggetto a ciò legittimato (creditori, PM, organo di controllo) abbia presentato il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale, il Tribunale dovrà dichiarare con sentenza l'apertura di quest'ultima procedura, accertati i presupposti oggettivi e soggettivi.
Tuttavia, deve essere evidenziato che nel caso in cui esistano motivi d'inammissibilità della domanda lo stesso Tribunale può concedere al debitore, per evitare la declaratoria di inammissibilità, un termine non superiore ai 15 giorni per l'integrazione della documentazione e la modificazione del piano.

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