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Articolo 25 ter Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 28/09/2024]

Compenso dell'esperto

Dispositivo dell'art. 25 ter Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. (1)Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

  1. a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;
  2. b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento;
  3. c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;
  4. d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;
  5. e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;
  6. f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;
  7. g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;
  8. h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento.

2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato è determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo della singola impresa istante partecipante al gruppo(3).

3. Il compenso complessivo determinato ai sensi del comma 1 o del comma 2, non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00(3).

4. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato:

  1. a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso è aumentato del 25 per cento;
  2. b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a cinquanta, il compenso è aumentato del 35 per cento;
  3. c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a cinque, il compenso è ridotto del 40 per cento;
  4. d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10 per cento.

5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, quinto periodo.

6. Il compenso è aumentato del 100 per cento nei casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, grazie all'opera dell'esperto, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b)(3).

7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure l'esperto non procede ai sensi dell'articolo 17, comma 5, terzo periodo, il compenso è liquidato in misura compresa tra euro 500,00 ed euro 5.000,00, tenuto conto delle dimensioni dell'impresa e della complessità della documentazione esaminata(3).

9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio(3).

10. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile. L'accordo è nullo se interviene prima di centoventi giorni decorrenti dalla data di convocazione di cui all'articolo 17, comma 5, salvo che le trattative si concludano prima(3).

12. Il compenso dell'esperto è prededucibile(3).

13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata(2).

Note

(1) Articolo introdotto dal D. Lgs. 17 giugno 2022 , n. 83.
(2) Il D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83, ha disposto (con l'art. 50, comma 2) che "Le disposizioni previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano alle liquidazioni disposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche relative all'attività svolta dall'esperto nell'ambito della composizione negoziata prevista dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147".
(3) Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha disposto (con l'art. 5, comma 12, lettera a)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 2; (con l'art. 5, comma 12, lettera b)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 3; (con l'art. 5, comma 12, lettera c)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 6; (con l'art. 5, comma 12, lettera d)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 8; (con l'art. 5, comma 12, lettera e)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 9; (con l'art. 5, comma 12, lettera f)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 11; (con l'art. 5, comma 12, lettera g)) la modifica dell'art. 25-ter, comma 12.

Ratio Legis

Il legislatore predispone un'apposita disciplina che regoli il compenso dell'esperto, giacché si tratta di una figura professionale del tutto nuova, non assimilabile ad alcuna delle altre figure di professionisti che svolgono determinati incarichi nel campo della ristrutturazione d'impresa.

Spiegazione dell'art. 25 ter Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Il legislatore disciplina direttamente nel codice della crisi i criteri di determinazione del compenso del professionista nominato su istanza dell'imprenditore per il risanamento dell'impresa, senza rinviare ad un intervento regolamentare, come avviene in genere per i professionisti nel campo della ristrutturazione.

Rappresenta una novità del legislatore, sempre rispetto agli altri professionisti che possono svolgere incarichi nel caso di crisi d'impresa, il fatto di fondare la previsione dei criteri di calcolo sulla base di percentuali fisse, senza minimi e massimi per le singole fasce di valore o di numero.

Va notato che la norma in esame ha escluso la considerazione del passivo dalla determinazione del compenso, e, inoltre, ha previsto percentuali sull'attivo molto inferiori rispetto a quelle previste per il calcolo del compenso degli altri professionisti nel campo della ristrutturazione.

L'articolo in questione prevede di poter adeguare il compenso a seconda della rilevanza attribuita alle difficoltà e complessità insite alla fase di composizione della crisi.

In caso di composizione negoziata unitaria di un gruppo di imprese, il compenso del professionista è determinato tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ognuna delle impresa istanti partecipanti al gruppo.




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