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Articolo 38 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

(D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14)

[Aggiornato al 31/01/2024]

Iniziativa del pubblico ministero

Dispositivo dell'art. 38 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza(1).

4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale(2).

Note

(1) Comma modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.
(2) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 7, comma 1, del D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Spiegazione dell'art. 38 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

La norma è volta regolare i poteri e le prerogative del pubblico ministeronell'ambito delle procedure concorsuali. Con particolare riferimento alla liquidazione giudiziale (ex fallimento) vengono riformulati i presupposti che legittimano il PM a domandare, autonomamente, l'apertura della liquidazione giudiziale. In particolare, la norma (a differenza dell'art. 7 l.f.) consente al PM di proporre la domanda ogniqualvolta abbia notizia della situazione d'insolvenza dell'imprenditore. Di tale evenienza il PM può venire a conoscenza anche grazie alla apposita segnalazione che qualsiasi giudice deve effettuare qualora, nell'ambito di un procedimento affidatogli, abbia cognizione dell'insolvenza dell'imprenditore.
Inoltre, il PM è autorizzato ad intervenire in ogni procedimento di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi.

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