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Articolo 1556 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Nozione

Dispositivo dell'art. 1556 Codice Civile

Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all'altra e questa si obbliga a pagarne il prezzo(1), salvo che restituisca le cose nel termine stabilito(2)(3).

Note

(1) La scelta determina una obbligazione facoltativa (v. 1285 c.c.), atteso che oggetto dell'obbligazione principale è il pagamento del prezzo (v. 1182 c.c.) ma l'acquirente si libera anche restituendo le cose. Queste sono infungibili e l'acquirente è tenuto a restituire le medesime che gli sono state consegnate.
(2) Data la natura del contratto è necessario che all'acquirente sia concesso un lasso di tempo nel quale abbia la possibilità di rivendere il bene e, pertanto, deve escludersi l'esigibilità immediata della prestazione.
(3) Il contratto estimatorio, di cui costituisce un esempio tipico la rivendita di giornali, è un contratto reale ad effetti obbligatori (v. 1376 c.c.), che ha la funzione di attribuire all'accipiens un potere di disposizione della cosa (v. 1558 c.c.).

Ratio Legis

Il contratto estimatorio soddisfa soprattutto la posizione dell'acquirente-rivenditore che, a fronte delle mutevoli esigenze del pubblico dei consumatori, non assume il rischio di dover pagare il prezzo di tutta la merce, atteso che ha la facoltà di restituire l'invenduto. Anche il venditore riceve un vantaggio dato dalla possibilità di piazzare la merce su vasta scala, senza necessità di reperire personalmente i singoli acquirenti.

Brocardi

Aestimatum

Spiegazione dell'art. 1556 Codice Civile

Nozione

Il legislatore si è limitato a dare la nozione essenziale del contratto, attraverso l'indicazione delle posizioni e degli obblighi rispettivi delle parti; elementi che ricevono poi sviluppo negli articoli successivi, con speciale riferimento agli effetti che derivano dal rapporto, nell'ambito interno e di fronte ai terzi.
Vi è tuttavia quanto basta, nella scarna enunciazione dell'articolo in esame, per cogliere le caratteristiche del rapporto.
Trattasi di un contratto unitario traslativo, a titolo oneroso, che si profila ampiamente sullo sfondo generale della vendita, assumendo tuttavia tali atteggiamenti da distinguersi nettamente dal contratto tipico e da presentare una propria individuata fisionomia.

Lo sfondo è quello della vendita, come appare dalla collocazione dell'istituto, nel quadro di quei contratti traslativi generalmente considerati come variazioni particolari di un tema comune, e pertanto disciplinati subito dopo il contratto principale, e con frequenti rinvii e coordinamenti alla disciplina di questo. Della vendita, d'altra parte, è palese il richiamo a proposito della qualificazione della prestazione corrispettiva dell'accipiens, per cui si usa senz'altro la voce prezzo che di quel fondamentale contratto è tipica; mentre, infine, ad una vendita, e cioè al trasferimento definitivo di cose contro prezzo, tende tutta l'orditura del negozio, come unica finalità del tradens, e come presupposto per l' accipiens, affinché possa disporre a proprio profitto e liberamente della cosa nel commercio con terzi.

Ma su questo sfondo ecco stagliarsi tosto alcuni elementi fonda-mentali tipicamente distintivi.
La natura reale del contratto, anzitutto, che postula come elemento costitutivo imprescindibile la consegna delle cose, mentre nella vendita, come è ben noto, la perfezione del consenso — sulla cosa e sul prezzo —basta, non soltanto per la formazione del vincolo obbligatorio, ma agli effetti traslativi. Nel contratto estimatorio, invece, il rapporto giuridico sorge con la tradizione; e questa, d'altro canto, non produce ancora il trasferimento del dominio, che resta rimandato, come vedremo, al momento ulteriore del pagamento del prezzo.
Trattasi, poi, di una consegna qualificata da un particolare elemento soggettivo e cioè dall'affidamento fiduciario per la vendita. La casa editrice libraria o giornalistica, la casa produttrice di articoli di moda, il fabbricante o il grossista di preziosi, affidano i libri, i giornali, i modelli, la gioielleria al libraio, all'edicola, alla modista, all'orefice, perché ne procuri la vendita, non peraltro un rapporto di mandato o di commissione, ma un affidamento dietro stima. Per cui l'affidatario procurerà in proprio, nel suo diretto interesse, la vendita, e all'affidante non corrisponderà che il prezzo convenuto, stimato, alla scadenza del termine pattuito. Onde l'affidamento resta in funzione dell'acquisto e ne rappresenta già il momento corrispettivo, iniziale, la prestazione dell'affidante, in veste potenziale, presupposta, di venditore.


Obblighi dell'accipiens

Di fronte a questa prestazione dell'affidante stanno gli obblighi dell'accipiens.
Quello anzitutto di utilizzare la sua attrezzatura commerciale e di spiegare la propria attività e abilità per favorire to smercio delle cose ricevute.
Trattasi di un obbligo che non figura indicato, esplicitamente, nella formulazione dell'articolo, il quale, nella sua essenzialità, rischia di essere manchevole.
L'obbligo di cooperazione dell'accipiens, deve ritenersi in funzione — come presupposto implicito — della facoltà accordatagli di restituzione, la quale non potrebbe essere intesa in senso meramente potestativo, ma per l'invenduto, per quel tanto di oggetti che, a malgrado ogni sua attività e buona volontà, non sia riuscito a vendere. Non dunque solamente l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico gli oggetti affidati, nella propria bottega od edicola. Ma qualche cosa di più: l'obbligo di esporli, di esibirli, di introdurli nella clientela, conforme alla qualità particolare del commercio, agli usi, agli accordi eventualmente indirizzati all'oggetto. A volte concorrerà anche il tradens in quest'opera di diffusione e di incremento allo smercio, con una sua pubblicità diretta anche a far conoscere i luoghi di affidamento della merce, o con altri mezzi, e naturalmente — in qualche caso — con la garanzia della bontà e genuinità dei prodotti. E sotto questo profilo il contratto assume tipicamente natura bilaterals, differenziandosi funzionalmente dal semplice deposito, dal comodato o da altri negozi affini.


Pagamento del prezzo

Obbligo principale, tuttavia, dell'accipiens è quello del pagamento del prezzo. È questa la prestazione che sta al centro della obbligazione, mentre quella di cooperazione allo smercio è preparatoria, funzionale, e l'altra di restituzione della cosa è solo in facultate solutionis, ed assume anzi posizione eccezionale.
L'obbligo del pagamento del prezzo si perfeziona, generalmente, alla scadenza di un termine pattuito, che coincide con quello per l'utile esercizio della facoltà di restituzione della cosa. E, comunque, le parti solitamente fissano delle date, quanto meno, di periodica liquidazione. Naturalmente il presupposto del pagamento del prezzo è l'avvenuta rivendita, ma può derivare anche dalla determinazione dell'accipiens di trattenere per sè, di rendersi senz'altro acquirente della cosa.
In ogni caso sorge come una conseguenza ineluttabile della non avvenuta restituzione della cosa nel termine: laddove la mora porta come effetto il venir meno della facultas solutionis, concentra l'obbligazione nella prestazione principale ed attribuisce il diritto perfetto a pretenderla al tradens.

Il prezzo, poi, è quello pattuito all'inizio del contratto. Secondo la concezione tradizionale dovrebbe essere un prezzo di stima, concordato fra le parti, in aderenza al valore intrinseco commerciale del prodotto.
Così avviene generalmente in materia di preziosi, di articoli di moda. Quanto ai libri ed ai giornali, invece — che rappresentano forse la sfera maggiore di applicazione del contratto — il prezzo vien fissato normalmente conforme ad accordi generali, proporzionalmente al prezzo di copertina, di smercio, il quale a sua volta non può variare.


Facoltà di restituzione

In posizione subordinata sta invece la facoltà di restituzione. È questo l'atteggiamento caratteristico che tempera il rigore della vendita, risolvendosi d'altra parte, ad un tempo, a vantaggio del tradens e dell' accipiens: del tradens, in quanto troverà maggiore offerta di affidatari disposti a prestargli la propria organizzazione commerciale, e potrà loro affidare tutto quel quantitativo di prodotti che ritenga in suo apprezzamento possano, attraverso quella organizzazione, essere smerciati; dell'accipiens, in quanto potrà così fornirsi a discrezione dei prodotti, senza l'assillo del pagamento preventivo e la preoccupazione di dover rispondere del tutto, la quale sovente gli farebbe limitare le ordinazioni ad un quantitativo minimo, prudenziale.

La facoltà non deve intendersi puramente potestativa. Oltre a dover essere esercitata rigorosamente nel termine, il quale acquista così nei confronti dell' accipiens carattere essenziale ed oltre ad essere in funzione del dovere di adoprarsi quanto possibile per lo smercio, ché altrimenti il fine dell'operazione sarebbe tradito (onde la restituzione deve di fatto limitarsi a quanto non sia stato possibile vendere), la restituzione in tanto, ancora, puo essere esercitata, in quanto le cose siano rimaste integre (incorruptae).

Non vi è dubbio, poi, che alla scadenza del termine il ciclo dell'operazione, per concessione del tradens, possa essere prorogato, rimandandosi per altro periodo la possibilità di trattenere la merce per lo smercio e sospendendosi il pagamento del prezzo. Trattasi di un diritto del tradens di natura disponibile, che può essere rinunciato per nuovo accordo, nel quale possono essere introdotte anche altre modificazioni che facilitino la vendita (diminuzione del prezzo) od aumentino le garanzie dell'affidante. Versasi in una materia in cui l'autonomia della volontà contrattuale può derogare anche alle prescrizioni della legge, le quali assumono carattere normativo solo per la generalità dei casi ed in mancanza di fatti speciali.
E parimenti avviene spesso — specie a proposito di oggetti che con la scadenza del termine perdono gran parte del loro valore — che, invece della restituzione, si convenga fra le parti la devoluzione delle cose a beneficio dell'accipiens, dietro rimborso del solo valore intrinseco o di una minore indennità; come avviene appunto in materia di giornali, a proposito dei quali l'edicola affidataria, il giorno successivo a quello di edizione, ha il solo obbligo di dimostrare la quantità dell'invenduto.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1556 Codice Civile

Cass. civ. n. 5987/2023

Nel contratto estimatorio, la fissazione di un termine per la facoltà di restituzione delle cose mobili consegnate non è un elemento essenziale del contratto; tuttavia, ove tale termine venga stabilito dalle parti, esso ha natura di termine essenziale per l'esercizio della detta facoltà e va fissato dal giudice in mancanza di determinazione convenzionale o di usi.

Cass. civ. n. 25606/2015

Nel contratto estimatorio è irrilevante l'assenza di espressa pattuizione sia sul termine entro cui l'"accipiens" può esercitare la facoltà di restituzione della merce, trovando applicazione l'art. 1183 c.c., sia sulla stima dei beni, purché il prezzo sia determinabile.

Cass. civ. n. 11196/2003

Il contratto estimatorio (la cui funzione va ravvisata nella promozione della vendita della merce da parte dell'accipiens) può essere stipulato con gli edicolanti (i quali solamente pongono in vendita le pubblicazioni dell'editore) esclusivamente dai distributori locali, e non anche dal distributore nazionale, che non può avvalersi, quale mandatario dell'editore, dell'opera dei detti distributori locali se non con essi instaurando un rapporto di submandato, nel qual caso viene conseguentemente a rispondere (anche) dei fatti d'inadempimento di costoro, quali suoi ausiliari.

Cass. civ. n. 3485/1990

Ai fini della distinzione del contratto estimatorio dal mandato; è da considerare elemento caratteristico del primo, ai sensi dell'art. 1556 c.c., l'attribuzione alla parte, che ha ricevuto una o più cose mobili dall'altra, della facoltà di restituirle (ove non ne paghi il prezzo alla scadenza del termine fissato), che va distinta dall'obbligo del mandatario di rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, mentre non ha rilievo, al fine di escludere la sussistenza del contratto estimatorio, che a carico del ricevente sia stato posto l'obbligo del rendiconto, trattandosi di un obbligo non tipico del mandato ed invece compatibile con il contratto estimatorio, come è dato desumere dall'art. 1556 cit., che comporta la necessità di un conteggio delle cose consegnate e di quelle oggetto di restituzione.

Cass. civ. n. 2137/1982

Il contratto, estimatorio si differenzia dal contratto di agenzia perché, mentre quest'ultimo ha per oggetto la prestazione di un'attività professionale diretta a promuovere in una data zona contratti nell'interesse del committente, e non per proprio conto, elemento caratterizzante del contratto estimatorio è la facoltà concessa all'affidatario di alienare nel proprio interesse le cose ricevute e di restituire le quantità rimaste invendute, senza che osti alla sua configurazione la mancata esplicita prefissione di un termine per l'esercizio dell'indicata facoltà di restituzione.

Cass. civ. n. 3985/1978

La regola secondo, cui nel contratto estimatorio l'obbligo dell'accipiens di pagare il prezzo dei beni mobili ricevuti deve essere adempiuto al domicilio del creditore al tempo della scadenza, in quanto avente ad oggetto una somma di danaro predeterminata nell'ammontare, opera sempreché dagli usi non risulti un luogo di adempimento diverso, a norma dell'art. 1182, primo comma c.c. (Nella specie il contratto aveva ad oggetto una fornitura di medicinali, ed il farmacista convenuto per il pagamento del prezzo aveva esibito in giudizio un attestato dell'ordine dei farmacisti dal quale risultava che, secondo gli usi, il pagamento dei medicinali doveva avvenire presso la farmacia).

Cass. civ. n. 9/1974

Il contratto estimatorio si differenzia dal mandato a vendere in quanto nel primo l'accipiens, senza vendere per conto del tradens, si obbliga a vendere la merce ai prezzi determinati da costui ed a corrispondergli detti prezzi ovvero a restituirgli la merce. Quando l'adempimento di una obbligazione postuli il decorso di un termine, e le parti non abbiano provveduto a determinarlo, la prestazione può essere legittimamente richiesta dal creditore — senza il previo ricorso al giudice perché fissi il termine — allorché sia trascorso un lasso di tempo che il giudice — con apprezzamento insindacabile, se riferito alla natura, alla finalità, all'oggetto del rapporto e a tutte le concrete circostanze rilevanti — ritenga congruo. Tale principio è applicabile nel contratto estimatorio, quando le parti non abbiano fissato il termine entro il quale l'accipiens può esercitare la facoltà di restituire la merce ricevuta anziché pagarne il prezzo di stima. Nel contratto estimatorio anche se non è necessario che sia prefissato un termine entro cui l'accipiens ha facoltà di restituire la merce al tradens, anziché pagarne il prezzo, è tuttavia necessario che all'accipiens stesso venga assicurato un ragionevole spazio di tempo entro il quale egli possa disporre delle cose ricevute. La prestazione dell'accipiens va, quindi, classificata tra quelle per la cui esecuzione è necessario un termine secondo la previsione della seconda ipotesi del primo comma dell'art. 1183 c.c.

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