L'articolo 912 ha fuso le disposizioni contenute negli articoli 544 e 578 (secondo comma) del vecchio codice, determinando una logica variante sostanziale all'art. 544
La disposizione in esame ha fuso in un solo articolo le disposizioni contenute nell'art. 544 e nell'art. 578 (secondo comma) del vecchio codice. La fusione ha determinato una logica variante sostanziale al citato art. 544 in quanto questo, a differenza dell'art. 578, non contemplava alcuna corresponsione d'indennità ai proprietari i cui diritti subissero una menomazione per effetto del disposto dell'autorità giudiziaria.
L'articolo in esame non contempla esplicitamente gli usi domestici come li contempla l'articolo precedente
Le disposizioni dell'art. 912 non sono state estese, come quelle dell'art.
911 agli usi domestici, il che è grave soprattutto per l'uso potabile, perchè gli altri usi (innaffiamento di giardini e di orti, abbeveraggio del bestiame) possono latamente rientrare fra quelli agricoli. Ma anche l'acqua potabile, se serve al proprietario del fondo, alla sua famiglia e ai suoi coloni o ai suoi operai, può considerarsi destinata a scopi agricoli o industriali a seconda dei casi.
Indennità ai proprietari che sopportino una diminuzione del proprio diritto. Il termine « diminuzione » non esclude il concetto di « soppressione »
Il secondo comma dell'articolo in esame con lo stabilire che l'autorità giudiziaria può assegnare un' indennita ai proprietari che sopportino una diminuzione del proprio diritto, ha usato un'espressione che a prima vista può apparire più limitativa di quella contemplata dall'art. 578 del vecchio codice il quale disponeva genericamente che l'autorità giudiziaria potesse assegnare all'uno o all'altro dei proprietari quelle indennità che loro fossero dovute, senza parlare di diminuzione di diritti. Ma non crediamo, che, usando la nuova legge la parola «
diminuzione », abbia voluto escludere il caso della «
soppressione » del diritto, cioè il caso in cui la persistenza dell'uso attuato dal proprietario a valle renda impossibile del tutto l'uso della stessa acqua a monte. Invero, se il giudice ritiene che
per gli interessi dell'agricoltura e dell'industria è necessario mantenere integra l'utilizzazione a valle, dev'essere libero di consentirla compensando con l'indennizzo il proprietario superiore.