(massima n. 1)
La valutazione comparativa e la conciliazione degli opposti interessi all'utilizzazione dell'acqua non pubblica, di cui all'art. 912 c.c., presuppone l'accertamento del diritto reale dei contendenti alla utilizzazione stessa e perciò non è ammissibile nel giudizio possessorio, inteso alla tutela del possesso come stato di fatto.