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Articolo 951 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Azione per apposizione di termini

Dispositivo dell'art. 951 Codice Civile

Se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili(1), ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni.

Note

(1) Per poter esperire l'azione di cui all'articolo in oggetto sono necessarie:
- l'esistenza di un confine certo e non contestato (viceversa si ricade nell'ipotesi di cui all'art. 950);
- l'assenza e la non riconoscibilità dei segnali che vengono situati allo scopo di delimitare i confini medesimi.

Ratio Legis

L'azione ha natura personale perché l'attore, pur avendo tutto il diritto di apporre termini ai confini, chiede al giudice un provvedimento che obblighi il confinante a partecipare alle spese necessarie.

Spiegazione dell'art. 951 Codice Civile

Distinzione delle due azioni. Legittimazione attiva. Condizioni per il loro esercizio

L'azione di regolamento di confini era menzionata soltanto nell'art. 79, comma 4, del codice di procedura civile, a proposito della competenza; l'azione per l'apposizione di termini era disciplinata all'art. 441 del vecchio codice civile negli stessi termini dell'art. 646 del codice civile francese, sotto il titolo relativo alla Proprietà. La distinzione tra le due azioni fu posta nel Progetto della Commissione reale negli artt. 36 e 37.

Secondo gli artt. 950 e 951 le due azioni competono al proprietario: esse possono però essere proposte anche dal nudo proprietario, dal superficiario, dal condominio, dall'enfiteuta, dall'usufruttuario, dall'usuario, e dal marito per i beni dotati della moglie in contraddittorio anche di costei. S'intende che il condomino deve agire contro il terzo nell'interesse di tutto il fondo comune: non potrebbe agire, a causa dell'indivisione, per la sua quota indivisa, contro il condomino. Le due azioni possono anche essere proposte contro le stesse persone.

Condizione per l'esercizio delle due azioni è che i fondi siano in confine: la legge parla di fondi senza specificare altro, è quindi da ritenere che le due azioni possano essere esercitate tanto se i fondi siano aperti quanto se siano recintati da muri o siepi. Ciò sia perché la costruzione del muro o l'impianto della siepe possono essere fatti da un proprietario senza sufficiente riguardo alla linea di confine, sia perché inoltre il muro e la siepe potrebbero essere demoliti.


Carattere delle due azioni. Distinzione tra l'azione di rivendicazione e quella di regolamento di confini

L' 950 presuppone che il confine sia incerto: l'articolo in esame presuppone che il confine sia certo, però manchino o siano diventati irriconoscibili i termini. Del rispettivo presupposto rimangono caratterizzate le due azioni. Quella di regolamento di confini è reale, l'altra personale. La prima si accosta alla rei vindicatio perché può avere per risultato che una zona di terra, lungo il confine, sia trasferita da un fondo all'altro: non si identifica però con la rivendicazione, perché non ha per specifico oggetto la restituzione di questa o quella zona, ma la rettifica del confine, e conseguentemente non obbliga l'attore ad indicare qual è la cosa che vuole rivendicare.

L'attore deve muovere dall'unica premessa che il confine è incerto: la differenza tra l'azione di rivendicazione e quella di regolamento di confini si riflette, nel giudizio, sull'onere della prova. Infatti, nel giudizio di rivendicazione, il rivendicante deve provare il suo diritto di proprietà sulla cosa, nel giudizio per il regolamento di confini la prova della proprietà sulla zona contesa incombe all'attore e al convenuto, e vince chi fornisce la prova migliore.

Può sorgere il quesito se uno dei due proprietari confinanti possa in suo favore dedurre l'acquisto per usucapione. Con il vecchio codice la Corte di Cassazione ha detto di no, con ripetute decisioni; con il nuovo codice pare si debba seguire la tesi contraria, perché la Suprema Corte per escludere l'acquisto per usucapione ha indicato due presupposti dell'azione di regolamento di confini: il confine incerto ed il possesso promiscuo della zona di confine intermedia. L'articolo in esame non parla di possesso promiscuo, ma indica solo l'incertezza del confine. Né, come sembra, si confondono in tal modo le due azioni di rivendicazione e di regolamento dei confini: come già si è detto, le due azioni rimangono distinte e caratterizzate dal rispettivo oggetto. Certo, però, che nel confine incerto, se una zona di terra è contesa e non è nel possesso esclusivo di uno dei proprietari confinanti, ma nel possesso promiscuo di entrambi, mancano i presupposti dell'usucapione, e non può parlarsi del corrispondente acquisto.

Se, regolato il confine, qualche zona intermedia passa da un fondo all'altro, la restituzione dei frutti, i rimborsi per le spese e le indennità per i miglioramenti sono regolati secondo le norme che valgono per la rivendicazione.

L'azione per apposizione di termini è personale perché nessun contrasto esiste circa il diritto di proprietà delle zone di confine: si tratta soltanto dell'apposizione materiale dei termini mancanti o del ristabilimento di quelli diventati irriconoscibili. L'attore chiede contro il convenuto l'adempimento di un obbligo impostogli dalla legge e che consiste nel concorrere alle operazioni di apposizione o ristabilimento dei termini ed all'onere delle relative spese.


Prova. Onere delle spese

Quanto all'apposizione dei termini, non possono sorgere difficoltà di prova: vi è soltanto da apporre o ristabilire i termini in modo che seguano la linea precisa di confine. Le difficoltà di prova possono invece verificarsi, come si è accennato, per il regolamento di confini. Il secondo comma dell'art. 950 prevede che sia ammesso ogni mezzo di prova: è la stessa norma che vale in tema di rivendicazione. Il terzo comma aggiunge, riproducendo l'art. 36 del Progetto della Commissione Reale, che se mancano altri elementi il giudice dovrà delineare il confine secondo le mappe catastali. La giurisprudenza, circa il valore probatorio di queste ultime, ritiene che le mappe abbiano soltanto efficacia presuntiva o indiziaria. L'art. 950 attribuisce, per il regolamento di confini, più ampia efficacia probatoria ai dati catastali, subordinatamente alla considerazione che manchino altri elementi, ritornando così ad una regola che fu già seguita nel diritto romano.

Le due azioni sono imprescrittibili, poiché attengono all'esercizio di facoltà che promanano dal diritto di proprietà: tale esercizio può farsi in qualunque tempo, finché il diritto sussiste.

L'onere comune delle spese è espressamente previsto dall'art. 951, ma è da ritenere che le spese siano a carico comune dei proprietari anche per il regolamento dei confini. Le spese giudiziali, invece, seguono il criterio della soccombenza, quando, tenuto conto del comportamento di una delle parti, delle richieste fatte e delle eccezioni svolte, nonché dell'esito del giudizio, la parte stessa debba essere ritenuta soccombente.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 951 Codice Civile

Cass. civ. n. 9512/2014

L'azione per apposizione di termini, presupponendo la certezza del confine, implicitamente contiene l'azione di regolamento del confine, e in questa si modifica, ove, per le eccezioni del convenuto, insorga contrasto sulla linea di confine, lungo la quale i termini devono essere apposti.

Cass. civ. n. 25244/2013

L'azione reale di regolamento di confini contiene implicitamente quella personale di apposizione dei termini, quale pretesa accessoria e consequenziale, solo quando manchi un confine certo e determinato e difettino anche i segni esteriori dello stesso per cui, al di fuori di questa ipotesi, e in assenza di esplicita domanda incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che abbia condannato la parte soccombente ad installare sul confine una recinzione.

Cass. civ. n. 8100/2011

L'azione per l'apposizione di termini ha natura accessoria e consequenziale a quella di regolamentazione di confini, in quanto presuppone l'esistenza di un confine certo e determinato. Ne consegue che, all'infondatezza della domanda principale volta a regolare i confini, segue logicamente il rigetto di quella avente ad oggetto l'apposizione di termini.

Cass. civ. n. 1850/1996

La domanda con la quale si chieda di far luogo alla costruzione di una specifica opera, ancorché come mezzo di apposizione di termini, trascende l'ordinario contenuto dell'azione di cui all'art. 951 c.c. e, risultando intesa ad ottenere la condanna della controparte ad un ben precisato facere, non può essere considerata alla stregua di una istanza meramente accessoria e consequenziale rispetto all'azione di regolamento di confini simultaneamente proposta, ma finisce per costituire una pretesa avente una sua autonomia, suscettibile, perciò, di concorrere alla determinazione del valore della causa ai fini della competenza (nella specie, concernente la simultanea proposizione di azione di regolamento di confini e di apposizione di termini da attuarsi mediante la costruzione di un muro di cinta, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, rilevata la indeterminatezza del valore attribuibile a tale ultima domanda, ha ritenuto che, per effetto del cumulo, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 c.p.c., la causa eccedesse il limite della competenza per valore del pretore e dovesse essere dichiarata riservata alla cognizione in primo grado del tribunale).

Cass. pen. n. 1741/1995

Ai fini della notificazione alle altre parti della richiesta di rimessione del processo, la parte a cui il legislatore fa riferimento non va intesa in senso formale, ma in senso sostanziale, e comprende anche la persona offesa, cui non può disconoscersi un eventuale interesse ad opporsi alla sottrazione della cognizione del reato al giudice naturale in forza di una richiesta che le appaia pretestuosa e dilatoria. (Fattispecie relativa a processo per truffa aggravata in danno dello Stato ascritta a un dipendente dell'amministrazione giudiziaria, in cui la S.C. ha dichiarato inammissibile l'istanza di rimessione del processo per l'omessa sua notifica al Ministero di grazia e giustizia).

Cass. civ. n. 2461/1990

La differenza tra azione per apposizione di termini e quella di regolamento di confini risiede nel fatto che mentre nella prima il confine tra due fondi è certo ed incontestato e si vuole soltanto apporvi, perché mancanti o divenuti irriconoscibili, i segni di delimitazione, al fine di evitare possibili sconfinamenti o usurpazioni, nella seconda, invece, pur prescindendosi da ogni contestazione circa il diritto di proprietà risultante dai titoli, vi è incertezza in ordine alla linea di demarcazione tra fondi limitrofi, il cui accertamento viene rimesso al giudice.

Cass. civ. n. 6107/1985

L'art. 951 c.c., nel disporre che ciascuno dei proprietari confinanti ha diritto di chiedere che i termini siano apposti «a spese comuni», si riferisce all'apposizione materiale dei segni di confine e non riguarda, pertanto, la disciplina delle spese giudiziali inerenti alala causa instaurata ai sensi della stessa norma.

Cass. civ. n. 3315/1977

L'azione per apposizione di termini, la quale, tendendo alla materiale delimitazione di fondi contigui, presuppone acquisita la certezza giuridica della linea di demarcazione, comprende implicitamente una potenziale azione di regolamento dei confini, per il caso in cui quella certezza, così come dedotta con la domanda, venga posta in discussione. Ne consegue che la prima azione si trasforma automaticamente nella seconda, qualora il convenuto contesti l'indicazione dei confini data dall'attore, e questi insista nella propria pretesa, rendendo necessaria una pronuncia giurisdizionale sui confini medesimi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 951 Codice Civile

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G. P. chiede
martedì 16/07/2024
“Spett.le Brocardi
Sottopongo alla vs attenzione il seguente problema:
in un terreno di proprietà di Guido era stato eseguito a suo tempo un fossato da parte di Giovanni che intendeva fare una cisterna per la raccolta dell’acqua piovana ritenendo il suddetto terreno nella sua disponibilità.
Una volta ridefinita la proprietà di Guido e Giovanni si è reso necessario:
1- Posizionare una rete nel nuovo confine (già stabilito dal geometra consultato)
2- Ripristinare lo stato del terreno riempiendo il fossato
Per quanto riguarda il punto 1 si sta procedendo con l’acquisto del materiale;
domanda: la spesa del materiale è a carico di Guido che vuole ben definire il confine ovvero la spesa va ripartita in parti uguali tra i confinanti prima della messa in posa?
Oppure Guido a lavoro ultimato può chiedere a Giovanni la metà della spesa effettuata sia per il materiale che la per mano d’opera?
Punto 2
Giovanni ha negato l’accesso diretto al terreno di Guido alla scavatrice non concedendone il transito in quanto attraversava il terreno di sua proprietà.
L’operatore, pertanto, ha dovuto trovare un’altra via di accesso dovendo demolire parte di un muretto a secco situato nel terreno di Guido per poter accedere alla zona di lavoro.
Domanda: Giovanni aveva diritto di negare il transito per dei lavori necessari della durata di poche ore.
Guido può chiedere il a Giovanni il risarcimento dei danni derivanti dalla demolizione del muretto a secco considerando che in Sardegna il ripristino dei muretti a secco si aggira intorno ai 200 euro al metro?
Cordiali saluti”
Consulenza legale i 08/08/2024
Per quanto riguarda il primo quesito, relativo alla suddivisione delle spese per la recinzione tra le due proprietà, occorre premettere che il codice civile, all’art. 886, stabilisce che “ciascuno può costringere il vicino a contribuire per metà nella spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive case, i cortili e i giardini posti negli abitati”. Tuttavia, questa norma non pare pertinente rispetto al nostro caso, per due ragioni:
  • essa si applica ai veri e propri muri, e non alle reti di recinzione, come ha chiarito anche la giurisprudenza;
  • l’articolo in commento si riferisce a case, cortili e giardini posti negli abitati, mentre quelli descritti nel quesito sembrano essere terreni, non corrispondenti a tali caratteristiche.
Ad avviso di chi scrive, la questione va risolta, invece, sulla base di quanto previsto dall’art. 951 c.c., che disciplina l’azione di apposizione di termini. Si tratta di una vera e propria azione giudiziale, che serve ad apporre, installare, i segni esteriori del confine tra due fondi. Ciò non significa che, nel nostro caso, sia necessario ricorrere al giudice, visto che le parti si stanno già accordando tra loro. Il testo della norma, però, prevede appunto che l'apposizione dei “termini”, ovvero dei segni materiali di identificazione del confine, vada effettuata “a spese comuni”.
Quanto alle modalità con cui questo potrà avvenire nella pratica, poco importa se le spese vengano ripartite a metà fin dall’inizio o se vengano, invece, anticipate da uno dei confinanti e successivamente rimborsate pro quota.

Passando al secondo quesito, la norma cui fare riferimento è rappresentata dall’art. 843 c.c., il quale stabilisce, ai primi due commi, che:
  1. il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune;
  2. se l'accesso (al fondo del vicino) cagiona danno, è dovuta una “adeguata indennità”.
Nel nostro caso, per ottenere il risarcimento, chi si assume danneggiato dovrà dimostrare, innanzitutto, la sussistenza dei presupposti per l’accesso ex art. 843, comma 1, c.c. e cioè che l’accesso fosse necessario per le finalità previste dalla norma stessa; in secondo luogo, di essere stato costretto alla demolizione dei muretti a secco per poter effettuare il transito dei mezzi meccanici, e quindi di non aver avuto alternative al passaggio in quel determinato punto.

ROBERTO P. chiede
sabato 30/04/2016 - Lazio
“Buongiorno. Il ctu sta procedendo ad un ripristino di confine, che corrisponde alla "mezzeria" di uno stradello. Una delle parti non si presenta alle operazioni. il ctu deve mettere dei picchetti provvisori? essendoci uno stradello dove mettere i picchetti, dovendo lasciare la possibilità di percorrerlo? inoltre: il ctu ha l'obbligo di realizzare un'elaborato grafico con indicate delle misure, di facile lettura anche per chi non è tecnico, in modo che facilmente i proprietari possono rimettere a posto qualche picchetto involontariamente tolto? Grazie! Roberto”
Consulenza legale i 11/05/2016
Stando alla formulazione del quesito, non è particolarmente chiaro se il caso sottoposto alla nostra attenzione sia riconducibile all'azione di regolamento di confini, disciplinata dall'art. 950 del c.c., oppure all'azione per apposizione di termini, di cui all'art. 951 del c.c.
In particolare, l'art. 950, comma 1, del c.c. stabilisce che "quando il confine tra due fondi è incerto, ciascuno dei proprietari può chiedere che sia stabilito giudizialmente".
In sostanza, l'azione di regolamento di confini è un’azione di accertamento diretta ad eliminare una situazione di incertezza confinaria dipendente da cause oggettive e soggettive.
Al contrario l'art. 951 del c.c., stabilisce che "se i termini tra fondi contigui mancano o sono diventati irriconoscibili, ciascuno dei proprietari ha diritto di chiedere che essi siano apposti o ristabiliti a spese comuni".
Quindi, a differenza dell'azione di regolamento di confini di cui all’articolo 950 del c.c., l'azione per apposizione di termine di cui all’articolo 951 del c.c. presuppone l’esistenza di un confine certo ed incontestato in quanto tende soltanto a rendere visibile e riconoscibile il tracciato dal confine mediante l’apposizione di segni esteriori che servono ad individuarlo materialmente.
Quest'ultima azione può contenere anche quella di regolamento di confini se, nel corso del procedimento, dovesse nascere contestazione sul tracciato.
L’azione per apposizione di termine ha natura personale e tende ad ottenere un concorso nella spesa per l’apposizione dei termini da parte del proprietario confinante. I termini possono essere lapidei o di altro materiale resistente al tempo (spesso sono costituiti da paletti di calcestruzzo infissi in profondità nel terreno).
Nell'azione di regolamento dei confini il Giudice può nominare un consulente tecnico d'ufficio conferendogli espresso mandato affinché lo stesso descriva lo stato dei luoghi e individui il confine tra i fondi per cui è stata introdotta la causa.
E' onere delle parti essere presenti, anche per mezzo di un proprio tecnico, alle operazioni peritali.
Il compito del ctu, come anticipato, è di rispondere ai quesiti posti dal giudice e, quindi, di individuare il confine più probabile in base alle risultanze catastali. In generale, i metodi utilizzati dai consulenti, sono i seguenti:
1. attraverso la ricognizione topografica dei confini circostanti e, da questa, tramite deduzione per sovrapposizione, alla ricostruzione più probabile della storia e dell’evoluzione dei confini di contesto;
2. in alternativa (ma costituisce un'ipotesi meno frequente nella prassi) il tecnico, può:
a) estrarre dalla mappa le coordinate grafiche dei confini da ripristinare, in base ai parametri che ne indicano le coordinate e il sistema di riferimento utilizzato;
b) inquadrare i propri strumenti di rilievo nello stesso sistema di coordinate in cui è sviluppata la mappa, attraverso l’utilizzo di capisaldi noti e certificati;
c) tracciare e materializzare i punti ricavati dalla mappa con il suddetto metodo;
d) verificare la plausibilità del risultato ponendolo a confronto con il resto dei confini.
In ogni caso, al termine delle operazioni peritali, il ctu prospetta al Giudice le sue conclusioni, motivandole dal punto di vista tecnico.
Le parti, ai sensi dell'art. 195, comma 3, c.p.c., possono fare pervenire le proprie osservazioni al ctu.
Pertanto, se nel caso di specie fosse stata proposta l'azione giudiziale di cui all'art. 590, comma 1, del c.c., si deve escludere che il ctu possa mettere dei picchetti provvisori, poiché il ctu è un ausiliario del Giudice, quindi non ha il potere di decidere la questione (neppure in via provvisoria), potendo solo prospettare una conclusione al Giudice (quest'ultimo, tra l'altro, potrà anche discostarsi dalle conclusioni del ctu, purché motivi tale decisione).
Infine, certamente il ctu depositerà, unitamente ai documenti di cui si è avvalso per rispondere al quesito, un elaborato grafico da cui si evinca lo stato dei luoghi e l'apposizione del confine come indicato nelle proprie conclusioni.
Ciò chiarito, in realtà, sembrerebbe che nel caso di specie uno dei due proprietari, in assenza del "termine" del confine tra le due proprietà, abbia richiesto, appunto, l'apposizione del termine al vicino (di cui all'art. 591 del c.c.); tuttavia, nella formulazione del quesito, si riferisce che il vicino non si è presentato alle operazioni peritali, pertanto, sembra che lo stesso non abbia aderito alla richiesta di apposizione congiunta del termine e, pertanto, non voglia sostenere la metà delle spese previste (ai sensi dell'art. 591 del c.c.).
Con riferimento a tale seconda situazione, si ritiene che in assenza dell'accordo del vicino, il tecnico designato non potrebbe sistemare i paletti, neppure in via provvisoria; al contrario, nel caso di specie, sembra doversi proporre l'azione di cui all'art. 591 del c.c., al fine di ottenere che i termini siano apposti o ristabiliti a spese di entrambi.
Poi, laddove il vicino dovesse contestare i confini stessi, l'azione di apposizione dei termini dovrebbe convertirsi in azione di regolamento di confini, di cui all'art. 590 del c.c. (in cui ogni mezzo di prova è ammesso e, in mancanza di altri elementi, il Giudice si attiene al confine delineato dalle mappe catastali).