(massima n. 1)
Qualora il creditore assistito da ipoteca su immobile del debitore, pur essendo stato soddisfatto dal fideiussore, mantenga la qualità d'intestatario dell'iscrizione ipotecaria, per non avere detto fideiussore esercitato la facoltà di variare a suo nome tale iscrizione (con l'annotazione a margine prevista dall'art. 2843 c.c.), il fideiussore medesimo, anche se non può opporre la garanzia reale nei confronti dei terzi, ha la veste di successore nella garanzia stessa nel rapporto con l'obbligato, ai sensi degli artt. 1203 e 1949 c.c., e, quindi, legittimamente subordina al proprio consenso la possibilità di detto obbligato di reclamare dal creditore la cancellazione dell'ipoteca.