(massima n. 1)
La cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e — quindi — in primo luogo, dall'attuale proprietario del bene ipotecato. Infatti l'art. 2882 c.c. si limita esclusivamente a richiedere il consenso delle parti interessate, e, in particolare, l'assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione.