Cass. civ. n. 9297/2007
In tema di responsabilità aggravata, la norma dell'art. 96, c.p.c., nell'affidare al giudice avanti al quale si è «agito o resistito» (primo comma) ed a quello che ha compiuto l'accertamento «l'inesistenza del diritto» (secondo comma) il compito di essere investito della relativa istanza, non pone una regola di competenza, cioè non indica avanti a quale giudice si può esercitare un'azione di cui l'istanza è espressione, ma disciplina un fenomeno che si colloca all'interno di un processo già pendente e che si esprime nell'esercizio da parte del litigante di un potere all'interno di esso — quello di formulazione di un'istanza (e non della proposizione di un'azione) — il cui esercizio impone al giudice di provvedere sull'oggetto della richiesta, la quale, dunque, è strettamente collegata e connessa all'agire od al resistere in giudizio. Ne discende che il potere di rivolgere l'istanza, essendo previsto come potere endoprocessuale collegato e connesso all'azione od alla resistenza in giudizio, non può essere considerato (salvo il caso eccezionale che il suo esercizio sia rimasto precluso in quel processo da ragioni attinenti alla sua struttura e non dipendenti dall'inerzia della parte) come potere esercitatile al di fuori del processo e, quindi, suscettibile di essere esercitato avanti ad altro giudice, cioè in via di azione autonoma. Pertanto, quando tale esercizio avvenisse non ricorrerebbe una situazione di esercizio di un'azione davanti ad un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente, bensì, l'esercizio di un'azione per un diritto non previsto dall'ordinamento, il quale appunto prevede il diritto di vedersi liquidare il danno da responsabilità aggravata (nelle due ipotesi previste dai due commi dell'art. 96) soltanto come diritto espressione del diritto di azione esercitato in un processo a tutela della situazione giuridica soggettiva principale che vi sia dedotta e, quindi, come diritto che di tale situazione è conseguenza e che, perciò lo è anche dell'azione con cui essa è fatta valere (in via attiva o passiva).
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La responsabilità del Ministero delle Finanze (ora dell'Economia e Finanze) per i danni cagionati dal conservatore dei registri immobiliari, prevista dalla legge 21 gennaio 1983 n. 22, non può ritenersi esclusa per il semplice fatto che il conservatore abbia trascritto un atto al di fuori delle ipotesi, nelle quali l'art. 2674 c.c. prevede che egli possa rifiutare l'atto del proprio ufficio, poiché l'art. 2674 bis c.c. prevede che il conservatore, al di fuori dei casi di cui all'articolo precedente, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità dell'atto o sulla iscrivibilità di un'ipoteca, iscriva l'atto con riserva su istanza della parte richiedente, in tal modo onerando il conservatore che abbia i gravi e fondati dubbi — che in lui non possono non sorgere in presenza di richiesta relativa ad atto non trascrivibile, poiché inerisce alle sue funzioni il riscontro della riconducibilità dell'atto a quelli trascrivibili — di esternarli previamente alla parte e di procedere all'iscrizione solo se essa non desista. Ne consegue che, allorquando il conservatore non abbia proceduto in questi termini ed abbia iscritto l'atto senza avvalersi del procedimento di cui all'art. 2674 bis, sussiste una sua negligenza, della quale il Ministero deve rispondere. (Omissis).
Cass. civ. n. 7940/1997
Il provvedimento della Corte d'appello, con il quale si conclude, a norma dell'art. 2674 bis c.c. e art. 113 ter att. stesso codice, il procedimento sul reclamo proposto avverso la trascrizione o l'iscrizione con riserva al fine di conservare gli effetti della formalità, non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di un procedimento lato sensu cautelare, a contraddittorio non pieno, nel quale le parti interessate, ai sensi del citato art. 113 ter, vengono semplicemente sentite, diretto a far sì che, nel caso in cui sorgano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità o iscrivibilità di un determinato atto, l'interessato possa ottenere, in via provvisoria, l'attuazione della pubblicità immobiliare, ed il cui oggetto è il solo accertamento della gravità e fondatezza dei dubbi in questione, essendo la definitiva pronuncia sulla sussistenza del diritto e sull'effettuazione della pubblicità, rimessa ad un eventuale giudizio contenzioso.
Cass. civ. n. 370/1995
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto in base all'art. 111 Cost. contro il decreto emesso dal presidente del tribunale in sede di ricorso
ex art. 2674 c.c., art. 113 bis att. stesso codice e 745 c.p.c. avverso il rifiuto di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari, trattandosi di un provvedimento conclusivo di un procedimento che non comporta esplicazione di una attività giurisdizionale in sede contenziosa, in quanto non ha ad oggetto la risoluzione di un conflitto d'interessi, ma il regolamento secondo legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, e non suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti interessate adire la normale via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto.