(massima n. 1)
In tema di privilegio speciale per i crediti del vettore, l'art. 2761 c.c. richiede che la causa del credito sia il trasporto e che vi sia un rapporto di connessione tra le cose e il credito, sicché tale privilegio è esercitabile anche su cose oggetto di un trasporto diverso da quello per cui il credito è sorto, se i singoli trasporti costituiscono esecuzione di un unico contratto.