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Articolo 53 Legge fallimentare

(R.D. 16 marzo 1942, n. 267)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

Dispositivo dell'art. 53 Legge fallimentare

I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati anche durante il fallimento, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione (1).

Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 107 (2).

Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma precedente (3).

Note

(1) Il legislatore ha voluto agevolare i creditori titolari di particolari diritti di prelazione, prevedendo comunque il passaggio attraverso l'ammissione al passivo del credito.
(2) Comma così modificato dal d.lgs. 169/2007.
(3) La ratio del terzo comma è quella di consentire al curatore di cogliere occasioni favorevoli di accrescimento della massa fallimentare, posto che l'eccedenza rispetto al credito realizzata con la vendita viene acquisito al fallimento.

Ratio Legis

La norma stabilisce il principio per cui il diritto di ritenzione non può essere di fatto opposto al curatore, visto che questi può scegliere sempre di far vendere la cosa.

Massime relative all'art. 53 Legge fallimentare

Cass. civ. n. 18597/2011

Qualora il cliente della banca, a garanzia del proprio adempimento, vincoli un titolo di credito o un documento di legittimazione individuati, anche al portatore, e non conferisca alla banca il potere di disporre del relativo diritto, si esula dall'ipotesi del pegno irregolare e si rientra nella disciplina del pegno regolare (artt. 1997 e 2787 c.c.), in base alla quale la banca non acquisisce la somma portata dal titolo o dal documento, con l'obbligo di riversare il relativo ammontare, ma è tenuta a restituire il titolo e il documento. In tale ipotesi, il creditore assistito da pegno regolare è tenuto a insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 legge fall., per il soddisfacimento del proprio credito, dovendosi escludere la compensazione, che opera invece nel pegno irregolare come modalità tipica di esercizio della prelazione. Pertanto, nell'ipotesi di soddisfacimento della banca mediante incameramento della somma portata dal libretto offerto in pegno regolare, sussistono i presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67 legge fall.

Cass. civ. n. 27044/2006

L'art. 53 legge fallim., se pure riconosce ai creditori privilegiati assistiti dal diritto di ritenzione la possibilità di procedere, pendente la procedura concorsuale, alla vendita del bene, non la configura come esplicazione di autotutela in senso proprio, come avviene al di fuori del fallimento, perché richiede l'accertamento del credito nelle forme dell'insinuazione allo stato passivo e perché assoggetta la vendita del bene gravato dal privilegio all'autorizzazione ed ai criteri direttivi del giudice delegato, a fronte della concorrente legittimazione del curatore; onde il ricavato dalla vendita, quand'anche il bene gravato sia venduto direttamente dal creditore, non viene immediatamente incassato in via autosatisfattiva dal medesimo, ma ripartito attraverso il piano di riparto, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione.

Cass. civ. n. 202/2001

Il creditore assistito da pegno irregolare, a differenza di quello assistito da pegno regolare, non può (per carenza di interesse) e non è tenuto ad insinuarsi nel passivo fallimentare, ai sensi dell'art. 53 L. fall., per il soddisfacimento del proprio credito.

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