(massima n. 1)
Ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis n. 4 c.c., la qualifica di «coltivatore diretto» va desunta non dai principi di cui alla norma ex art. 6 della legge 203/82, bensì dalla disciplina codicistica (artt. 1647 e 2083), così che l'elemento qualificante della detta categoria va rinvenuto nella coltivazione del fondo da parte del titolare con «prevalenza» del lavoro proprio e di persone della sua famiglia — dovendosi individuare il requisito della «prevalenza» in base al rapporto tra forza lavorativa totale occorrente per la lavorazione del fondo e forza/lavoro riferibile al titolare ed ai membri della sua famiglia a prescindere dall'apporto di mezzi meccanici —. L'attività di allevamento di bestiame (nella specie, di polli) non si pone, poi, in termini di assoluta incompatibilità con la qualifica di coltivatore diretto, potendosi detta attività considerare agricola, anziché commerciale, a condizione che essa si presenti in stretto collegamento funzionale con il fondo (che tragga, cioè, occasione e sviluppo dallo sfruttamento del fondo agricolo).