Il modus č un peso imposto dall'autore di un atto di liberalitā (donazione, legato, istituzione di erede) a carico del beneficiario. II modus, pur riducendo gli effetti dell'attribuzione patrimoniale, non ne costituisce un corrispettivo. Se illecito o impossibile, l'onere si considera non apposto, salvo che costituisca il solo motivo determinante del lascito, nel qual caso rende nullo l'intero atto cui č apposto. Il negozio giuridico modale č valido anche se il beneficiario non ottempera al suo obbligo: tuttavia, l'ordinamento italiano pone in essere una serie di misure per garantire l'ottemperanza dell'obbligo da parte del beneficiario.