(massima n. 1)
L'azione di rescissione dell'atto di divisione per lesione presuppone che all'attore sia stata attribuita una quota inferiore a quella astratta spettantegli nella comunione e tende ad ottenere una frazione di beni superiore a quella attribuita col negozio divisorio, mentre deve ravvisarsi un'azione di regolamento di confini — come tale non soggetta al termine biennale di prescrizione di cui all'art. 763, ultimo comma, c.c. — in quella che, presupponendo la validità ed efficacia del titolo d'acquisto di una porzione di terreno ma un'inesatta esecuzione di esso, con la conseguente materiale consegna di una porzione inferiore alla dovuta, tenda all'accertamento del confine previsto nel titolo. Deve conseguentemente ravvisarsi un'azione di regolamento di confini quando il condividente, ammettendo che la quota attribuitagli col negozio divisorio corrisponda alla quota astratta già spettantegli nella comunione, sostenga un'erronea esecuzione del negozio stesso per errore nella misura dei confini del fondo diviso, e chieda l'accertamento del giusto confine.