Cass. civ. n. 706/1990
Ai fini della configurabilità, alla stregua di una lettura a contrario dell'art. 659 c.c., del legato di debito, fatto cioè al creditore dal testatore ad estinzione totale o parziale di un proprio debito, è sufficiente la menzione implicita di tale debito, cioè la sussistenza dell'intento del testatore, desumibile dall'interpretazione delle espressioni adoperate, di adempiere con il legato la propria obbligazione, ancorché il testatore medesimo non abbia piena conoscenza del valore del suo debito e del legato, attenendo tale comparazione al momento della verifica della avvenuta estinzione, totale o parziale, dell'obbligazione del
de cuius, il cui importo, ove relativo a prestazioni di lavoro subordinato (nella specie, domestico), deve essere determinato tenendo conto, ai sensi dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., anche della svalutazione monetaria verificatasi dalla data di maturazione del legato, coincidente con quello della morte del testatore.
Cass. civ. n. 2306/1985
Il legato a favore del creditore, previsto dalla norma dell'art. 659 c.c., si presume fatto per soddisfare il legatario del suo credito solo nel caso in cui nella scheda testamentaria vi sia menzione del debito, mentre se questa indicazione manca, il legato si presume disposto a titolo di liberalità. In entrambe le ipotesi la presunzione è, però,
uris tantumi e può, quindi, essere vinta dalla prova contraria fornita dalla parte interessata.