Si ha quando il testatore, avendo un debito verso una determinata persona, dispone a suo favore un legato senza fare menzione del debito: il legato si presume fatto non per soddisfare il credito, bensì a titolo di liberalità. Il creditore avrà di conseguenza diritto anche al pagamento del debito. Trattandosi di presunzione iuris tantum, essa può essere vinta da idonea prova contraria. Se, invece, il testatore avesse menzionato il debito, il legato servirebbe ad estinguerlo, e il legatario null'altro potrebbe pretendere. Il legato di debito è definito nel codice civile come legato a favore del creditore.