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Articolo 636 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Divieto di nozze

Dispositivo dell'art. 636 Codice Civile

È illecita la condizione [1353 c.c.] che impedisce le prime nozze o le ulteriori(1)(2)(3) [634 c.c.].

Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non può goderne che durante il celibato o la vedovanza(4)(5).

Note

(1) Dubbio è se il divieto sia solo assoluto (es. "nomino mio erede Tizio a condizione che non si sposi mai") o possa essere anche relativo ("nomino mio erede Tizio a condizione che non sposi Tizia").
(2) Il divieto riguarda sia il matrimonio civile che quello religioso.
(3) E' valida la disposizione condizionata all'assenza o all'interruzione di una relazione extraconiugale.
(4) E' valido ed efficace il legato di usufrutto, di uso, di abitazione, di pensione o di altra prestazione periodica che sia condizionato alla persistenza dello stato di celibato o vedovanza. Lo scopo, in tal caso, è di provvedere ai bisogni del beneficiato e non di limitare la sua autodeterminazione.
(5) Vi è chi ritiene che quelli di cui al secondo comma siano legati sottoposti a termine (v. art. 1353 del c.c.), la giurisprudenza, tuttavia, è orientata nel ritenere che si tratti di una condizione in cui il verificarsi dell'evento fa cessare gli effetti del legato ex nunc, ossia da quel momento in poi, facendo salvi i benefici goduti sino ad allora.

Ratio Legis

La libertà matrimoniale non tollera compromissioni in cambio di lasciti ereditari. Quanto alla previsione di cui al secondo comma, scopo della disposizione è garantire al beneficiato un sostentamento, la cui cessazione in caso di nozze non deve essere considerata una sanzione ma coerente con il presunto venir meno dello stato di bisogno.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

311 La variante introdotta nella dizione della prima parte dell'art. 636 del c.c., relativo alla condizione di celibato e di vedovanza, è dipendente dal ripristino della regola tradizionale sul trattamento delle condizioni illecite o impossibili. E' rimasto immutato, nonostante una proposta di emendamento, il secondo comma di questo stesso articolo, il quale limita l'efficacia del legato d'usufrutto, d'uso, d'abitazione, o di pensione o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza alla durata del celibato o della vedovanza. E' stato consigliato di limitare la portata di questa disposizione all'ipotesi in cui legataria sia la donna nubile o vedova, in guisa da escludere che l'uomo possa perdere il lascito avuto quando contrae matrimonio e cioè proprio quando, costituendosi una famiglia, ha bisogno di maggiori risorse economiche. Ponendosi da tale punto di vista, occorrerebbe sopprimere del tutto la regola senza far distinzione tra il celibato o la vedovanza dell'uomo o della donna; ma in verità, a ben considerare, la norma non presenta quel carattere di disfavore per le nozze che si è creduto di ravvisarvi. Si tratta di lasciti di natura precaria, che si deve logicamente presumere che siano fatti dal testatore non già per imporre il celibato o la vedovanza, ma in contemplazione del celibato o della vedovanza, come eventualità possibili, e per provvedere ai bisogni della persona finché si trova in queste condizioni.

Massime relative all'art. 636 Codice Civile

Cass. civ. n. 150/1985

Per il combinato disposto degli artt. 636 e 785 c.c. non incorre nell'illiceità della condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, la condizione di contrarre matrimonio apposta dal testatore alle attribuzioni fatte all'erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con persona determinata.

Cass. civ. n. 1834/1973

La disposizione dell'art. 636, secondo comma c.c. riguardante la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori, è applicabile indipendentemente dal fatto che il legatario sia un uomo o una donna. Il primo comma dell'art. 636 c.c. detta una disciplina di carattere generale, secondo cui la condizione che impedisce le prime o le ulteriori nozze, riferita ad una disposizione testamentaria, tanto a titolo universale che a titolo particolare, è da considerarsi illecita e quindi non apposta (tranne che non si tratti del motivo unico e determinante risultante dal testamento: art. 626 c.c.). In contrapposizione ad esso, ed in via di eccezione rispetto alla disciplina da esso dettata, il secondo comma contempla le sole disposizioni a titolo particolare aventi per oggetto l'attribuzione di diritti limitati nel tempo ed intrasmissibili a terzi, e detta una disciplina oggettiva del condizionamento della disposizione medesima al tempo del celibato o della vedovanza, considerandolo lecito indipendentemente da ogni indagine sulla volontà del singolo testatore, ed anche nel caso in cui la disposizione risulti determinata dalla volontà di quest'ultimo di restringere la libertà matrimoniale del legatario. Ai sensi dell'art. 636, secondo comma c.c., l'evento delle nozze del legatario realizza non la scadenza di un termine, ma il verificarsi di una condizione risolutiva, che fa venir meno il diritto legato ex nunc, e cioè per l'avvenire, lasciando definitivamente acquisiti in capo al legatario gli effetti antecedenti.

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