È nulla la disposizione a titolo universale o particolare [588 c.c.] fatta dal testatore a condizione di essere a sua volta avvantaggiato nel testamento dell'erede o del legatario(1)(2) [458, 589 c.c.].
Note
(1)
La disposizione è nulla sia qualora l'erede o il legatario abbia disposto in favore del testatore sia nel caso in cui non l'abbia fatto.
(2)
Non è necessario che il beneficiato abbia avuto conoscenza della disposizione, la norma presume iuris et de iure un accordo tra i soggetti coinvolti.