(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 636, secondo comma c.c. riguardante la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori, č applicabile indipendentemente dal fatto che il legatario sia un uomo o una donna. Il primo comma dell'art. 636 c.c. detta una disciplina di carattere generale, secondo cui la condizione che impedisce le prime o le ulteriori nozze, riferita ad una disposizione testamentaria, tanto a titolo universale che a titolo particolare, č da considerarsi illecita e quindi non apposta (tranne che non si tratti del motivo unico e determinante risultante dal testamento: art. 626 c.c.). In contrapposizione ad esso, ed in via di eccezione rispetto alla disciplina da esso dettata, il secondo comma contempla le sole disposizioni a titolo particolare aventi per oggetto l'attribuzione di diritti limitati nel tempo ed intrasmissibili a terzi, e detta una disciplina oggettiva del condizionamento della disposizione medesima al tempo del celibato o della vedovanza, considerandolo lecito indipendentemente da ogni indagine sulla volontā del singolo testatore, ed anche nel caso in cui la disposizione risulti determinata dalla volontā di quest'ultimo di restringere la libertā matrimoniale del legatario. Ai sensi dell'art. 636, secondo comma c.c., l'evento delle nozze del legatario realizza non la scadenza di un termine, ma il verificarsi di una condizione risolutiva, che fa venir meno il diritto legato ex nunc, e cioč per l'avvenire, lasciando definitivamente acquisiti in capo al legatario gli effetti antecedenti.