La
separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede è una tutela concessa ai creditori e ai
legatari del
de cuius per evitare che questi, nel soddisfare le proprie ragioni sui beni ereditari, siano danneggiati dal concorso con gli eredi personali dell'erede in conseguenza della confusione tra patrimonio ereditario e patrimonio del
de cuius.
Se da un lato il
beneficio di inventario tutela l'erede dal rischio di una
damnosa heretitas, dall'altro la separazione dei beni garantisce i creditori ereditari da un patrimonio passivo dell'erede.
A differenza del beneficio di inventario la separazione dei beni non impedisce la fusione del patrimonio personale dell'erede con quello ereditario, ma evita che operi il principio della
par condicio creditorum tra i creditori ereditari e i creditori personali dell'erede.
I creditori ereditari e i legatari avranno interesse a chiedere la separazione anche qualora l'erede abbia accettato con beneficio di inventario al fine di tutelare le proprie ragioni creditorie nell'ipotesi in cui l'erede decada dal beneficio.
Il dritto alla separazione dei beni è un
diritto potestativo che spetta ai creditori ereditari e ai legatari beneficiari di legati obbligatori.
L'esercizio di detto diritto attribuisce ai separatisti un
diritto reale di garanzia autonomo sui beni separati paragonabile al diritto di pegno sui beni mobili e di ipoteca sui beni immobili. Ed invero detto diritto, relativamente ai beni immobili, risulta dall'iscrizione sui relativi beni operata secondo la disciplina dell'iscrizione ipotecaria.
Quanto alla legittimazione attiva, essa, come sopra anticipato, spetta ai creditori ereditari e ai legatari di legati obbligatori, anche qualora sottoposti a condizione sospensiva o risolutiva.
Il diritto di separazione spetta ai creditori e ai legatari anche nell'eventualità che gli stessi vantino ulteriori garanzie a tutela delle proprie ragioni creditorie.
La separazione non impedisce ai separatisti di soddisfarsi anche sui beni del patrimonio personale dell'erede qualora questi non abbia accettato con beneficio di inventario o ne sia decaduto.