Con questa espressione si indica l'istituto della separazione dei beni nel diritto romano, la quale dava luogo a due distinte masse ereditarie: quella del defunto, su cui concorrevano i creditori del defunto stesso, e quella dell'erede, sulla quale si soddisfacevano soltanto i creditori dell'erede. Nel nostro ordinamento, invece, non si creano più due patrimoni distinti e i creditori dell'erede si possono anch'essi soddisfare sui beni del defunto, dopo che sono stati soddisfatti i creditori del defunto medesimo.
Con la stessa espressione si può modernamente designare la separazione dei beni come regime patrimoniale tra i coniugi.