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Articolo 2553 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Divisione degli utili e delle perdite

Dispositivo dell'art. 2553 Codice Civile

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l'associato non possono superare il valore del suo apporto [2265].

Ratio Legis

Dalla lettura coordinata dell'art. 2553 con l'art. 2554 si ricava l'inderogabilità della regola posta dalla norma in commento. La partecipazione alle perdite, infatti, non può superare il valore dell'apporto dell'associato. Ciò non toglie che le parti convenzionalmente si accordino per escludere l'associato dalla partecipazione alle perdite, attesa la natura eventuale di tale elemento.

Spiegazione dell'art. 2553 Codice Civile

Secondo l'opinione dominante in giurisprudenza, la partecipazione alle perdite è elemento naturale del contratto di associazione in partecipazione (Cass. n. 197/1982)
Nello stesso senso in dottrina (Ferri; De Ferra).
È nullo il patto che prevede la responsabilità illimitata dell'associato per le perdite di esercizio (Cass. n. 24376/2008) ovvero la presenza di tale patto esclude la qualificazione del rapporto come associazione in partecipazione. Il limite della partecipazione alle perdite non oltre il valore dell'apporto è inderogabile (Cass. n. 2598/1964). Nel silenzio del contratto ed entro il limite massimo costituito dal valore dell'apporto la misura della partecipazione dell'associato alle perdite sarà stabilita nella identica misura in cui egli partecipa agli utili. In ogni caso le parti possono determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella agli utili (Cass. n. 24378/2008).
Secondo la dottrina, la partecipazione alle perdite non è configurabile a carico dell'associato che apporti il godimento di un bene oppure una prestazione d'opera, a meno che le parti non prevedano una remunerazione distinta dell'apporto, dalla quale detrarre le eventuali perdite (De Ferra).
Trattandosi di un elemento naturale del contratto, grava sull'associato l'onere di dimostrare, nel rispetto dei limiti di ammissibilità della relativa prova stabiliti dall'art. 2721, di essere stato pattiziamente esentato dalla partecipazione alle perdite stesse (Cass. n. 19444/2008).
Il contratto di cointeressenza impropria, quale risulta delineato dall'art. 2554 si qualifica per il carattere sinallagmatico fra l'attribuzione da parte di un contraente (associante) di una quota di utili derivanti dalla gestione di una sua impresa all'altro (associato) e l'apporto che quest'ultimo, senza partecipare alle perdite, conferisce per lo svolgimento di quell'impresa. Ne consegue l'applicabilità delle norme dettate per i contratti a prestazioni corrispettive, tra cui gli artt. 1460 e 1220 (Cass.n. 8955/2014).

Massime relative all'art. 2553 Codice Civile

Cass. civ. n. 24427/2015

Nel caso di contratto misto di associazione in partecipazione e collaborazione di lavoro è ammissibile che le parti assumano il reddito netto dell'associante quale parametro per determinare, in percentuale, la distribuzione degli utili.

Cass. civ. n. 13179/2010

L'associazione in partecipazione ha, quale elemento causale indefettibile di distinzione dal rapporto di collaborazione libero-professionale, il sinallagma tra partecipazione al rischio d'impresa gestita dall'associante e conferimento dell'apporto lavorativo dell'associato. Ne consegue che l'associato il cui apporto consista in una prestazione lavorativa deve partecipare sia agli utili che alle perdite, non essendo ammissibile un contratto di mera cointeressenza agli utili di un'impresa senza partecipazione alle perdite, tenuto conto dell'espresso richiamo, contenuto nell'art. 2554, secondo comma, c.c., all'art. 2102 c.c., il quale prevede la partecipazione del lavoratore agli utili "netti" dell'impresa.

Cass. civ. n. 19444/2008

In tema di associazione in partecipazione, posto che lo schema legale tipico di tale contratto prevede la partecipazione dell'associato alle perdite, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare, nel rispetto dei limiti di ammissibilità della relativa prova stabiliti dall'art. 2721 cod. civ., di essere stato pattiziamente esentato dalla partecipazione alle perdite stesse.

Cass. civ. n. 9264/2007

Nel contratto di associazione di cui all'art. 2549 c.c., non ostandovi alcuna incompatibilità con il suddetto tipo negoziale, la partecipazione agli utili ed alle perdite da parte dell'associato può tradursi, per quanto attiene ai primi, nella partecipazione ai globali introiti economici dell'impresa o a quelli di singoli affari, sicché sotto tale versante non assume alcun rilievo ai fini qualificatori il riferimento delle parti contrattuali agli utili dell'impresa o viceversa ai ricavi per singoli affari; per quanto attiene alle seconde in ragione del rischio proprio della causale associativa del rapporto contrattuale in un corrispettivo volto a prevedere, oltre alla cointeressenza negli utili, anche una quota fissa (da riconoscersi in ogni caso all'associato), di entità non compensativa della prestazione lavorativa e, comunque, non adeguata rispetto ai parametri di cui all'art. 36 della Costituzione.

Cass. civ. n. 503/1996

Dalla coordinata lettura degli artt. 2553 e 2554 c.c. si ricava che l'unica regola inderogabile della disciplina dell'associazione in partecipazione (applicabile anche al contratto di cointeressenza) è quella del divieto di partecipazione dell'associato alle perdite in misura superiore al suo apporto, mentre le parti hanno facoltà di determinare la partecipazione alle perdite in misura diversa da quella della partecipazione agli utili ovvero di escludere del tutto la partecipazione alle perdite (cosiddetta cointeressenza impropria).

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