(massima n. 1)
In tema di associazione in partecipazione, posto che lo schema legale tipico di tale contratto prevede la partecipazione dell'associato alle perdite, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare, nel rispetto dei limiti di ammissibilitą della relativa prova stabiliti dall'art. 2721 cod. civ., di essere stato pattiziamente esentato dalla partecipazione alle perdite stesse.