(massima n. 2)
Le domande volte a far valere la nullità di una deliberazione assembleare per illiceità o impossibilità dell'oggetto (ex art. 2379 c.c.), a differenza di quelle con cui se ne chieda l'annullamento per contrarietà alla legge o all'atto costitutivo (ex art. 2377 c.c.), non sono soggette a un termine di decadenza; sicché, proposte che esse siano, in qualunque tempo, da parte di chi vi abbia interesse, debbono essere in ogni caso esaminate nel merito, senza che dalla valutazione circa l'esistenza o l'inesistenza in concreto di tali vizi possa farsi discendere la qualificazione del tipo di domanda proposta, ne quindi il regime di decadenza che, a seconda del tipo di domanda, risulta applicabile, dovendosi distinguere i requisiti di ammissibilità della domanda dalla fondatezza di essa nel merito.