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Articolo 2372 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Rappresentanza nell'assemblea

Dispositivo dell'art. 2372 Codice Civile

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare(1) nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto(2) e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente(3).

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.

Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentari diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2539.

Note

(1) La disciplina della rappresentanza in assemblea resta sostanzialmente immutata, se si eccettuano alcune rilevanti novità: - l'obbligo di conferire la rappresentanza per singole assemblee viene limitato alle sole società di cui all'art. 2325 bis, peraltro eccettuando le ipotesi in cui la delega sia conferita mediante procura generale o si tratti di delega di socio persona giuridica ad un proprio dipendente; - vengono ampliate le possibilità di rappresentanza plurima.
(2) Nel verbale di assemblea di società per azioni va indicato l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega al fine di verificare il corretto esercizio del diritto di voto da parte dei rappresentanti, tutelando così gli interessi dei rappresentati.
(3) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal D. Lgs. 18 giugno 2012, n. 91 ha disposto (con l'art. 135-nonies, comma 8) che "In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee."

Ratio Legis

Lo strumento della rappresentanza è stato configurato dal legislatore al fine di favorire la partecipazione del socio in assemblea, ove abbia difficoltà ad intervenire direttamente, ma con precisi limiti e modalità per evitare il c.d. rastrellamento delle deleghe da parte di alcuni soci a danno di altri.

Spiegazione dell'art. 2372 Codice Civile

Lo statuto può vietare la rappresentanza o limitarla in misura maggiore di quanto previsto dalla legge, salvo che nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Non può, invece, ampliarla.
La norma richiede per la delega la forma scritta ad substantiam. Non è, invece, necessaria l'autenticazione della firma del socio delegante.
Nelle società quotate è ammessa la delega per via elettronica.
Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, la rappresentanza può essere conferita anche per più assemblee.
La procura è sempre revocabile.
Il limite costituito dal numero massimo dei soci che possono essere rappresentati da una medesima persona non tiene conto del numero di azioni possedute dai soci rappresentati.
I divieti sanciti dalla norma mirano a proteggere l'assetto organizzativo delle funzioni societarie, dato che l'esercizio del diritto di voto da parte dei soggetti delegati, si risolverebbe in un'alterazione del sistema di ripartizione delle competenze tra gli organi.
La violazione delle disposizioni riguardanti la rappresentanza determina la nullità della procura e quindi la nullità del voto espresso in forza della stessa.

Massime relative all'art. 2372 Codice Civile

Cass. civ. n. 36092/2021

Il patto di sindacato, con il quale i soci abbiano concordato la nomina di un soggetto alla carica di amministratore per due trienni consecutivi, non è nullo per violazione degli artt. 2372 e 2383 c.c., avendo effetti organizzativi del voto meramente interni e obbligatori, senza porre in discussione il corretto funzionamento e le prerogative dell'organo assembleare.

Cass. civ. n. 4709/1988

Con riguardo alle società per azioni, in ordine alla rappresentanza del socio nell' assemblea l'art. 8 della L. 7 giugno 1974, n. 216 il quale, modificando l'art. 2372 cod. civ., ha inteso imporre all'azionista una maggiore oculatezza nell'esercizio del diritto di farsi rappresentare nell' assemblea , richiedendo (tra l'altro) che la procura sia conferita per singole assemblee e quindi con piena contezza della convocazione di questa e del relativo ordine del giorno, comporta che il procuratore generale dell'azionista non è in quanto tale legittimato a rappresentarlo nell' assemblea , occorrendo invece che, oltre a non rientrare nel novero delle persone cui la rappresentanza non può essere conferita per divieto legale (o statutario), egli sia munito di procura conferita per la specifica assemblea in cui il diritto di voto dovrà essere esercitato

Cass. civ. n. 6340/1981

Poichè ai sensi dell'art. 2372 cod. civ. (applicabile anche alle società a responsabilità limitata per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2486, secondo comma) il potere di rappresentanza dei soci in assemblea deve essere conferito per iscritto (ed i documenti relativi devono essere conservati dalla società), è inammissibile la prova testimoniale diretta a dimostrare che un socio è stato rappresentato in assemblea da altra persona.

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Consulenze legali
relative all'articolo 2372 Codice Civile

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C. F. chiede
mercoledì 08/02/2023 - Lombardia
“Sono socia al 16,67% di una società immobiliare s.r.l. nel cui Statuto vi è una clausola restrittiva riguardante la delega conferita da un socio per la rappresentanza in sua vece in assemblea. Lo Statuto dice che tale delega può essere conferita solamente a: un altro socio, oppure il coniuge oppure un parente entro il terzo grado.
Essendo in contrasto con i soci e desiderando liquidare la mia quota, mi è stato suggerito dal mio commercialista di conferire un mandato notarile a un avvocato (non parente, non coniuge e non socio) "ad negotia". Il mio quesito è: siamo sicuri che i soci sono obbligati ad accettare tale rappresentanza in mia vece alle assemblee o possono contestarla? Se anche lo accettassero, questo mandato con ampi poteri non sarebbe per me rischioso per le negoziazioni che l'avvocato potrebbe fare su altre proprietà a me intestate?”
Consulenza legale i 15/02/2023
La limitazione imposta dall’art. 7 dello statuto pare escludere la validità di qualsiasi delega che non sia conferita ai soggetti ivi indicati (coniuge del delegante, parenti entro il terzo grado o altri soci), derogando alla disciplina di cui all’art. 2372 del c.c.; di conseguenza anche la delega conferita ad un avvocato potrebbe essere considerata invalida dal presidente al momento della verifica della regolarità delle deleghe in apertura di assemblea.
In ogni caso, si ritiene che una tale previsione sia lesiva del diritto di partecipazione del socio, pertanto si consiglia di conferire ad un legale di fiducia la delega a partecipare all’assemblea, inviandola al presidente ed agli altri soci in un momento antecedente alla convocazione; non necessariamente ne verrà contestata la validità.

Se così fosse e non venga permesso al rappresentante di intervenire in assemblea, fermo restando che la quota in Suo possesso non è sufficiente per incidere da solo nella stragrande maggioranza delle delibere assembleari (pertanto la questione ha una rilevanza pratica limitata), potrebbe successivamente tentare di contestare le delibere assunte, pur rammentando che le maggioranze si formerebbero, presumibilmente, anche in assenza del Suo voto.

Per quanto riguarda la procura notarile, non si ritiene strettamente necessaria, posto che generalmente viene conferita per il compimento di atti che richiedono la forma dell’atto pubblico (ad esempio una compravendita immobiliare).

Con il termine procura notarile ad negotia si vuole indicare il rilascio di una procura generale, che attribuisce al rappresentante il potere di compiere qualsiasi affare in nome e per conto del rappresentato.
Per evitare che la persona scelta come rappresentante ponga in essere atti ulteriori (come disporre di altri beni del rappresentato, circostanza astrattamente possibile) alla procura notarile ad negotia dovrebbe essere associato un contratto di mandato, con il quale limitare l’ambito di operatività della procura stessa, che per sua natura è invece generale, e pertanto gli atti che in forza di essa il rappresentante potrebbe porre in essere; in caso di violazione dei limiti imposti al contratto di mandato, si può agire per il risarcimento dell’eventuale danno subito.
Questa ipotesi non appare utilmente percorribile.

Diversa è la procura speciale notarile, con la quale il rappresentato conferisce al rappresentante il potere di compiere, per suo nome e conto, un singolo atto, oppure più atti previamente determinati (nel caso di specie, eventualmente, la partecipazione alle assemblee societarie).
Detta seconda opzione è quella preferibile, in virtù del fatto che si può limitare l’operato del rappresentante direttamente con il conferimento della procura stessa.
Vieppiù, il rappresentante non avrebbe il potere di compiere atti ulteriori rispetto a quelli indicati nella procura, eliminando così all’origine la possibilità che ecceda i limiti della stessa; infatti, qualsivoglia atto ulteriore spiegherebbe i suoi effetti esclusivamente sulla sfera giuridica del rappresentante stesso, poiché ai sensi dell’art. 1398 del c.c. il contratto concluso dal rappresentante senza potere, pur se non è nullo né annullabile, è inefficace nei confronti dello pseudo-rappresentato.

Francesco M. chiede
lunedì 23/07/2018 - Lombardia
“In una assembela di srl un socio ha rilasciato una delega congiunta a due soggetti per cui a fronte di un socio in assemblea sono intervenuti due delegati. Da parte mia non ritengo che ciò sia consentito, ma non ho trovato alcuna giurisprudenza in merito. Vorrei quindi ricevere un vostro parere in merito alla legittimità di una delega congiunta a due diversi soggetti, specifico per un singolo argomento all'OdG: Approvazione bilancio”
Consulenza legale i 01/08/2018
Per riuscire a comprendere se può ritenersi valida o meno una delega di questo tipo, occorre analizzarne la sua natura giuridica.
Intanto va detto che la norma che disciplina la c.d. delega è l’art. 2372 del c.c., il quale dispone che, chiunque sia titolare del diritto di voto, ha la possibilità di farsi rappresentare nell’assemblea delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, purchè lo statuto non impedisca la rappresentanza e la procura sia conferita per iscritto.

Seppure nel gergo societario venga usata l’espressione “delega”, sotto il profilo prettamente giuridico si tratta di una vera e propria procura speciale, in quanto conferita per il compimento di un ben preciso e determinato atto giuridico.
Pertanto, sarà alla disciplina di tale istituto giuridico (artt. 1387-1400 c.c.) che occorrerà fare riferimento per tentare di capire se possa ritenersi legittima, in ambito societario, una delega congiunta a due diversi soggetti per un singolo argomento all’ordine del giorno (nella specie, approvazione del bilancio).
Tale disciplina, a sua volta, va necessariamente integrata con quella che lo stesso codice civile detta in materia di mandato (artt. 1703-1730 c.c.), in quanto è opinione diffusa quella secondo cui, di regola, sottostante alla procura, vi è un contratto di mandato.

In particolare, secondo autorevole dottrina (Trabucchi), la semplice procura, emessa senza che tra le parti sia stato stipulato un mandato, rappresenta normalmente una proposta di concludere il negozio gestorio (ossia il contratto di mandato), che deve intendersi accettata nel momento in cui il procuratore pone in essere tale negozio; ciò significa che il contratto di mandato, di cui la procura rappresenta la proposta, si perfezionerebbe secondo lo schema di cui all'art. 1327 del c.c. (ovvero, per facta concludentia, nel momento e nel luogo in cui ha avuto inizio l’esecuzione).

La necessità di un richiamo anche a quest’ultima disciplina, rende in particolare applicabile l’art. 1716 c.c., norma che prevede proprio l’ipotesi della pluralità di mandatari, o meglio del mandato c.d. congiuntivo (nel nostro caso con rappresentanza) conferito a più persone.
Per la sua validità parte della dottrina sostiene che occorra il requisito della unicità dell’affare e della unicità dell’atto, requisito che qui risulta ampiamente rispettato, essendo stata la delega conferita per una specifico argomento all’ordine del giorno (l’approvazione del bilancio).

Inoltre, secondo quanto disposto dallo stesso art. 1716 c.c., il mandato si presume disgiuntivo (cioè ogni mandatario è indipendente dagli altri o dall’altro e potrà compiere da solo l’atto) se non è previsto che i mandatari accettino congiuntamente.
Nel caso di specie non risulta posta quest’ultima condizione (necessità dell’accettazione congiunta per la validità del mandato con rappresentanza), con la conseguenza che il mandato si concluderà, sempre ex art. 1327 c.c., nel momento in cui uno dei due mandatari-procuratori eserciterà in assemblea il diritto di voto.

Si ritiene evidente che soltanto uno dei due procuratori nominati possa esercitare in assemblea il diritto di voto, per la cui manifestazione vale il principio del voto proporzionale espresso dall’art. 2468 del c.c. (principio ritenuto derogabile dallo statuto societario).
A tutto ciò si aggiunga che lo stesso art. 2372 c.c. implicitamente ammette la possibilità che la delega possa essere conferita a due diversi e distinti soggetti, disponendo che essa non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco e consentendo invece al rappresentante di farsi sostituire solo da altra persona che sia espressamente indicata nelle delega (cfr. Tribunale di Milano 23.04.2008).

Da tutto ciò non può che dedursi la piena legittimità e validità di una delega contenente ab origine la nomina di due distinti procuratori, ciascuno dei quali sarà legittimato ad agire disgiuntamente, con conclusione del contratto di mandato con rappresentanza soltanto tra il delegante-socio ed il delegatario che di fatto eserciterà in assemblea il diritto di voto.
Al contrario, si avrà nullità del voto qualora il rappresentante si sia fatto sostituire da altri non indicati nella procura, dovendosi ritenere tale nullità dovuta ad un eccesso di potere, insuscettibile perfino di essere successivamente sanato mediante ratifica da parte del rappresentato.

Quanto sopra affermato vale a spiegare sulla base di quali considerazioni debba ritenersi in astratto valida una delega conferita a due diversi soggetti, ma indubbiamente la sua validità non può in alcun modo giustificare l’esercizio in assemblea del diritto di voto da parte di entrambi i delegatari, potendo soltanto uno di essi accettare il mandato con rappresentanza e votare.
Il mancato rispetto di ciò non potrà che configurare una chiara ipotesi di nullità del voto, in quanto espresso in violazione dei divieti di cui all’art. 2372 c.c. (uno dei due soggetti non aveva il potere di esercitarlo).

Francesco V. chiede
venerdì 11/02/2011 - Puglia
“Può un socio di s.r.l. partecipare personalmente all'assemblea dei soci e farsi assistere da due legali con il compito di intervento nella discussione con finalità propositive o addirittura impositive? Si tratta di un socio titolare di 51% di quote societarie. Grazie.”
Consulenza legale i 14/02/2011

Facendo salva ogni diversa disposizione dettata dallo statuto, l’art. 2372 del c.c. (applicabile anche alle società a responsabilità limitata per effetto del richiamo contenuto nell'art. 2466 del c.c.), prevede la facoltà per il socio di conferire le c.d. deleghe di rappresentanza, ciò sul presupposto che sussista un suo diritto di intervento in assemblea. Facendo, però, riferimento al suo tenore letterale, nella norma si parla solo di rappresentanza, cioè di sostituzione di una persona con un’altra. Non si parla, invece di “assistenza legale” di un socio, che personalmente presente, si faccia coadiuvare da terze persone nell’esercizio del suo diritto di voto. E ciò vale a prescindere dalla quota di partecipazione al capitale che il socio possiede.