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Articolo 2370 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 25/09/2024]

Diritto d'intervento all'assemblea ed esercizio del voto

Dispositivo dell'art. 2370 Codice Civile

Possono intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto(1).

Lo statuto delle società le cui azioni non sono ammesse alla gestione accentrata, può richiedere il preventivo deposito delle azioni(2) presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Qualora le azioni emesse dalle società indicate al primo periodo siano diffuse fra il pubblico in misura rilevante il termine non può essere superiore a due giorni non festivi.

Se le azioni sono nominative, le società di cui al secondo comma provvedono all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito.

Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea(3).

Resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali in materia di legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea nonché in materia di aggiornamento del libro soci nelle società con azioni ammesse alla gestione accentrata.

Note

(1) Il sistema previgente riconosceva il diritto di intervento in assemblea anche a categorie di soci privi del diritto di voto (ad esempio ai titolari di azioni di godimento). A seguito della riforma del 2003, tale diritto è funzionale all'espressione del voto, e pertanto, riconosciuto ai soli azionisti cui spetta il diritto di voto.
(2) Il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione è rimesso alla valutazione dello statuto per cui, in mancanza di disposizioni statutarie al riguardo, il preventivo deposito dovrà ritenersi superfluo.
(3) E' ammessa la possibilità che lo statuto preveda il voto per corrispondenza, già introdotto nel nostro ordinamento dal D. lgs. n. 58/1998 in tema di società con azioni quotate in borsa, e l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Ratio Legis

Il diritto di intervento è il diritto di presenziare alla riunione. Il legislatore considera tale diritto accessorio rispetto al diritto di voto.

Spiegazione dell'art. 2370 Codice Civile

Le azioni istituzionalmente prive del diritto di voto non hanno diritto di intervento in assemblea. Tali azioni non sono computate né ai fini del quorum deliberativo né di quello costitutivo. Tra le azioni istituzionalmente prive di voto vi rientrano le azioni di risparmio (art 145 ss. T.U.F.) e le azioni di godimento (2353).
Si individuano anche le azioni occasionalmente prive del diritto di voto (2368, 3° comma) che non sono computate ai fini del quorum deliberativo, ma lo sono ai fini del quorum costitutivo. Vi rientrano le azioni del socio moroso (2344), le azioni oggetto di patto parasociale (2341 ter).
Il preventivo deposito delle azioni è necessario solo se richiesto dallo statuto. Nel fissare il termine per il deposito, lo statuto non può rendere eccessivamente difficoltosa agli azionisti la partecipazione all'assemblea. L'onere del deposito non deve essere rispettato nell'ipotesi di assemblea totalitaria (2366 4° comma). Il mancato deposito rende illegittima la partecipazione e invalido il voto.
La norma consente la partecipazione virtuale mediante mezzi di telecomunicazione, purché questa non sia prevista come modalità esclusiva di intervento, ma deve essere sempre convocata una riunione in un luogo determinato.
Il voto per corrispondenza è possibile solo se consentito dallo statuto. Questa forma di partecipazione rappresenta una deroga al metodo collegiale. Non potendo sostituire del tutto tale metodo, deve essere in ogni caso convocata e prevista la riunione dei soci.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

4 Per quanto concerne l'attuazione della lettera b), comma sesto, art. 4 della legge di delega, le nuove disposizioni sono ispirate ad un criterio che corrisponde alla tradizione del codice: quello cioè secondo cui esso definisce le linee generali e la cornice del sistema, rimanendo salva la funzione della legislazione speciale nel dettare i dettagli applicativi. In tal senso debbono essere segnalati i seguenti aspetti di maggior rilievo: 3.1. Si è precisato, nel primo comma dell'art. 2346 del c.c., che il socio ha diritto al rilascio di titoli azionari corrispondenti alla sua partecipazione: diritto che può peraltro essere escluso dallo statuto oppure da leggi speciali, come soprattutto avviene per le società sottoposte al regime di dematerializzazione obbligatoria degli strumenti finanziari da esse emessi. 3.2. Si è confermata la regola per cui, salvo diversa disposizione dello statuto o di leggi speciali, il socio ha un diritto di scelta tra titoli nominativi e al portatore (art. 2354 del c.c., primo comma) e, con un nuovo ultimo comma dell'art. 2354, si è confermata la regola già presente nella legislazione speciale secondo cui anche le società che non emettono strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati possono volontariamente assoggettarsi alla disciplina per essi prevista, in concreto al regime di dematerializzazione. 3.3. Si è chiarito, con il primo comma dell'art. 2355 del c.c., che nel caso di mancata emissione dei titoli azionari il trasferimento dell'azione diviene efficace nei confronti della società con la sua annotazione nel libro dei soci, precisando quindi in tal modo la diversità di piani tra il trasferimento inter partes e la sua rilevanza per l'organizzazione sociale, in concreto quindi per l'esercizio dei diritti sociali. 3.4. Sulla base dello stesso criterio da ultimo segnalato, il terzo comma dell'art. 2355 regola i rapporti tra girata del titolo nominativo e iscrizione nel libro dei soci e chiarisce che a seguito della prima il trasferimento è perfetto tra le parti, mentre dalla seconda consegue la sua efficacia nei confronti della società. A quest'ultimo proposito deve anche segnalarsi che, nuovamente al fine di realizzare un coordinamento tra la vigente legislazione speciale e le disposizioni del codice, l'art. 2370 del c.c. conferma nel suo terzo comma l'obbligo della società di procedere all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno depositato i titoli od hanno comunque partecipato all'assemblea. Deve infatti osservarsi che la regola contenuta nell'art. 4, legge 1745/1962, secondo cui i titoli debbono essere depositati almeno cinque giorni prima per la partecipazione all'assemblea rappresenta un costo non indifferente per gli investitori, e soprattutto quelli istituzionali, che si vedono costretti ad un'immobilizzazione e a non poter operare sul mercato. Perciò si è ritenuto opportuno rendere facoltativo tale obbligo di preventivo deposito e, in tal modo abrogando la diversa norma della legge 1745/1962, il divieto di ritiro dei titoli prima dell'assemblea; e si è considerato che le finalità previste dalla legge speciale fossero ugualmente realizzate con l'obbligo di annotazione sul libro dei soci cui si è fatto appena cenno. 3.5. Per quanto concerne poi le ipotesi di dematerializzazione, obbligatoria oppure facoltativa, l'ultimo comma dell'art. 2355 chiarisce che il trasferimento delle azioni avviene mediante scritturazione in conto e, chiarendo il ruolo che anche per esse svolge la distinzione tra azioni nominative e al portatore, precisa che la distinzione tra le due ipotesi si caratterizza per il ruolo riconosciuto nelle prime al libro dei soci, alla circostanza quindi in definitiva che lo statuto oppure la legge speciale nel caso applicabile impedisce che il possessore dell'azione sia anonimo rispetto alla società ed agli altri soci. 3.6. La disciplina dell'art. 2355 bis, in tema di limitazioni al trasferimento delle azioni, prevede interventi particolarmente incisivi, volti da un lato ad ampliare lo spazio per l'autonomia statutaria, dell'altro a fornire le necessarie garanzie ai soci ed ai terzi. Per il secondo aspetto sono di particolare significato il secondo ed il terzo comma della nuova disposizione. L'una, al fine di chiarire il possibile ruolo di clausole di mero gradimento, risolve un delicato problema interpretativo e ne ammette l'efficacia quando prevedono un obbligo della società o degli altri soci di acquistare le azioni del socio che intende trasferirle; il quale socio, pertanto, non può essere prigioniero del suo titoli ed è così in grado di realizzare quell'interesse all'agevole disinvestimento che costituisce uno dei motivi essenziali della scelta della società per azioni e della sua diffusione. L'altro, al fine di prevenire il pericolo di pregiudizio per l'affidamento degli acquirenti, risolve una questione ampiamente discussa in sede interpretativa e dispone che le limitazioni al trasferimento risultino dai titoli.

Massime relative all'art. 2370 Codice Civile

Cass. civ. n. 22763/2012

Nella società per azioni quotata in borsa, i cui titoli azionari siano stati immessi nel sistema di deposito accentrato, il diritto del socio di intervenire e votare in assemblea non presuppone in via assoluta il deposito presso la sede sociale, nei cinque giorni precedenti l'adunanza, della certificazione del depositario recante l'indicazione del diritto sociale esercitabile, essendo sufficiente, qualora non vi sia una diversa disposizione statutaria, che tale certificazione sia esibita dall'interessato in assemblea, ancorché essa si tenga in seconda convocazione, poiché la "ratio" dell'onere di preventivo deposito cartolare - sancito dall'art. 2370 c.c. e dall'art. 4 della legge n. 1745 del 1962 per assicurare alla società un tempo sufficiente alla verifica dei titoli di partecipazione - non si estende alle azioni "dematerializzate", per le quali la verifica è affidata al depositario certificante ex art. 85 del d.l.vo n. 58 del 1998. (Principio affermato riguardo alla disciplina vigente all'epoca della delibera impugnata, assunta dall'assemblea nell'anno 2000).

Cass. civ. n. 2263/1970

Poiché la deliberazione dell'assemblea di una società, ancorché impugnata per pretesa invalidità, può essere eseguita (salvo il potere di sospensione attribuito al giudice dall'art. 2378 c.c.), i terzi sottoscrittori in buona fede di nuove azioni, emesse in esecuzione di una deliberazione impugnata, debbono essere considerati soci a tutti gli effetti, e come tali, alle condizioni stabilite dall'art. 2370 c.c., hanno diritto ad intervenire alle assemblee successive, qualunque sia l'oggetto sul quale si debba deliberare. (Nella specie: il S.C. ha ritenuto legittima la partecipazione di detti nuovi soci ad un'assemblea avente ad oggetto la convalida della delibera di un aumento di capitale, in esecuzione della quale erano state emesse le azioni da essi sottoscritte. Ha rilevato, peraltro, in via ipotetica ed astratta, che non potrebbe escludersi in siffatta situazione un conflitto di interessi tra società e nuovi soci, essendo questi ultimi interessati alla delibera sostitutiva, il che impedirebbe l'esercizio del diritto di voto da parte di essi; ma ha considerato che, correttamente, i giudici di merito avevano escluso tale ipotesi in concreto, rilevando che, attraverso l'espediente valido di munire i nuovi soci intervenuti di biglietti d'ammissione di diverso colore, era stato verificato che, anche escludendo i voti dei nuovi soci, la deliberazione di convalida risultava approvata con larga maggioranza).

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