(massima n. 1)
La delibera assembleare, non totalitaria, di una societā (nella specie, cooperativa), che venga adottata in luogo diverso da quello indicato nell'avviso di convocazione, di modo che non vi sia certezza che tutti i soci siano stati messi in grado di parteciparvi, č affetta da inesistenza (non nullitā od annullabilitā), vertendosi in tema di radicale carenza di uno dei requisiti procedimentali indispensabili per la formazione di una volontā imputabile alla societā medesima.